Inammissibile il ricorso di Manifatture Oriolo
Pubblicato il: 11/15/2022
Manifatture Oriolo S.r.l. è affiancata dall'avvocato Domenico Lo Polito.
La Corte d’appello di Catanzaro ha respinto il reclamo principale proposto dalla Manifatture Oriolo s.r.l. e il reclamo incidentale della Società V.M. s.r.l. unipersonale in liquidazione, confermando la sentenza di primo grado emessa all’esito della fase di opposizione.
Con la citata sentenza il Tribunale di Castrovillari aveva confermato l’ordinanza, emessa all’esito della fase sommaria, con cui era stata dichiarata l’illegittimità dei licenziamenti intimati ai lavoratori attuali controricorrenti e disposta la prosecuzione dei rapporti di lavoro alle dipendenze della società Manifatture Oriolo s.r.l., a norma dell’art. 2112 cod. civ., con condanna di quest’ultima alla reintegra dei lavoratori e al risarcimento del danno.
La sentenza d’appello, in conformità a quella di primo grado, ha accertato come l'attività di produzione della società V.M. Fabbrica Materassi e Reti s.r.l. non fosse mai cessata ma fosse proseguita presso la cessionaria successivamente all'affitto di azienda, come desumibile da una serie di elementi tra cui l'identità di oggetto sociale della cedente e della cessionaria, l'utilizzo da parte della cessionaria degli stessi stabilimenti e beni aziendali della cedente, lo svolgimento dell’attività con gli stessi clienti e fornitori.
I giudici di appello hanno ritenuto che l'omessa comunicazione, in sede di avvio della procedura di licenziamento collettivo, delle reali finalità di parte datoriale, cioè della volontà di procedere alla cessione dell'attività aziendale, avesse inficiato l'intero iter della procedura; che fosse pertanto integrata la violazione dell'obbligo di fornire le informazioni di cui all'articolo 4, comma 3, della legge n. 223 del 1991, con conseguente inefficacia dei licenziamenti intimati; i rapporti di lavoro dovevano quindi considerarsi in essere al momento della stipula del contratto di affitto di azienda e gli stessi proseguiti, ai sensi dell'articolo 2112 cod. civ., alle dipendenze della società Manifatture Oriolo s.r.l.
Avverso tale sentenza la Società Manifatture Oriolo s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. I lavoratori hanno resistito con controricorso. La Società V.M. srl unipersonale in liquidazione non ha svolto difese.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti dei controricorrenti che liquida in euro 5.000,00 per compensi professionali, in euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, da distrarsi in favore degli avvocati Francesco Siniscalchi e Mariano Cairone, antistatari.