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La Corte rigetta il ricorso di ASI Napoli


Pubblicato il: 11/17/2022

Consorzio Sviluppo Industriale Provincia di Napoli è affiancato dall'avvocato Elio Renato Pompeo Caruso. La Regione Campania è assistita dagli avvocati Elena Lauritano e Giuseppe Testa.

Il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Napoli ricorre, sulla base di cinque motivi, per la cassazione della sentenza n. 8049/19, del 13 settembre 2019, del Tribunale di Napoli, che ha respinto l'opposizione, riconducendola alla previsione di cui all'art. 617 cod. proc. civ., dallo stesso proposta avverso cartella esattoriale notificata a mezzo PEC in data 22 settembre 2016, con la quale Equitalia Servizi di Riscossione aveva chiesto il pagamento della somma di €1.664.050,00.

Riferisce, in punto di fatto, l'odierno ricorrente di aver adito l'autorità giudiziaria sul presupposto che la cartella esattoriale gli sarebbe stata notificata in violazione del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 159, deducendo, pertanto, la nullità/inesistenza della notificazione.

Si doleva, inoltre, l'opponente anche dell'omessa notifica della sentenza del Tribunale di Napoli, atto presupposto della cartella, della carenza di motivazione di quest'ultima, eccependo, infine, la prescrizione del credito.

Costituitesi in giudizio la Regione Campania e la società Equitalia Servizi di Riscossione, dopo che l'adito giudicante aveva respinto la richiesta di sospensione della cartella di pagamento, la proposta opposizione veniva rigettata, sul rilievo che i vizi afferenti alla notifica della cartella esattoriale impugnata dovessero essere proposti con tempestiva opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 cod. proc. civ., nella specie, invece, mancata.

Riteneva, inoltre, il Tribunale di Napoli che non ricorresse alcuna violazione del diritto di difesa del Consorzio, in considerazione sia dell'adeguata motivazione della cartella (risultando chiaramente richiamata la ragione di credito, relativa a vicenda giudziaria svoltasi attraverso tre gradi di giudizio e ben nota all'opponente), sia delle ampie argomentazioni difensive allora svolte dall'odierno ricorrente.

Veniva, infine, rigettata l'eccezione di prescrizione, non risultando maturato il termine di cui all'art. 2945 cod. civ. Al rigetto dell'opposizione seguiva la condanna dell'opponente al risarcimento del danno in favore della Regione, ex art. 96 cod. proc. civ., oltre al rimborso delle spese di lite per ciascuna delle parti costituite.

Avverso la pronuncia del Tribunale partenopeo ricorre per cassazione il Consorzio, sulla base di cinque motivi.

La Corte rigetta il ricorso, condannando il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Napoli a rifondere, all'Agenzia delle Entrate e Riscossione e alla Regione Campania, le spese del presente giudizio di legittimità, liquidandole in €8.000,00, oltre spese prenotate a debito, più 15% per spese generali ed accessori di legge.

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