Inammissibile il ricorso di GMA Cooperativa Sociale
Pubblicato il: 11/23/2022
Nel contenzioso, GMA Cooperativa Sociale è affiancata dall'avvocato Cristina Flaccomio.
La Corte d'appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato la illegittimità del licenziamento per giusta causa intimato a Rocco Arabia in data 18 aprile 2016 da GMA Cooperativa Sociale e condannato la cooperativa datrice di lavoro al pagamento di un'indennità pari a dodici mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, oltre accessori.
Il giudice di appello, respinta la eccezione di genericità dei motivi di gravame articolati dal lavoratore, esclusa la natura discriminatoria del licenziamento, premesso che il lavoratore, assunto con funzioni di operatore socio sanitario, aveva parzialmente ammesso gli addebiti contestati rappresentati dall'avere, nel corso di un turno notturno, fumato in servizio e dall'avere, confidando nell'intervento del personale subentrante nel turno successivo, lasciato senza i pantaloni del pigiama una paziente che si era poi prodotta delle lesioni, ha ritenuto che in base alla contrattazione collettiva il primo addebito era sanzionabile con la multa mentre il secondo addebito configurava un comportamento negligente che in quanto lesivo della dignità delle persone affidate alla cura del dipendente era sanzionabile con la sospensione tenendo conto della irregolare contestazione della recidiva per difetto di specificità.
In tema di conseguenze connesse all'accertamento della sussistenza dei fatti materiali contestati, ritenuti rientrare tra le condotte punibili con sanzione conservativa, la Corte di merito, premesso che la controversia in oggetto, in ragione della data di instaurazione del rapporto di lavoro, risultava ratione temporis assoggettata alla disciplina dettata dall'art. 3 d. Igs. n. 23/2015, comportante l'applicazione della tutela indennitaria, non più parametrata, in conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale del comma 1 dell'art. 3 cit. di cui alla sentenza Corte cost. n. 194/2018, alla sola anzianità maturata dal lavoratore, ha determinato l'indennità risarcitoria in dodici mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR oltre accessori.
Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso GMA Cooperativa Sociale sulla base di tre motivi. La parte intimata ha resistito con controricorso e ricorso incidentale affidato ad un unico articolato motivo.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale. Compensa le spese di lite del giudizio di legittimità.