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Accolto il ricorso di Robustelli contro l'ASL Salerno


Pubblicato il: 11/23/2022

Nel procedimento, ASL Salerno è assistita dagli avvocati Lucia Fiorillo e Fernando Miriano. Il Sig. Robustelli è affiancato dall'avvocato Domenico De Liguori.

Paolo Robustelli aveva prestato le proprie mansioni alle dipendenze della Agenzia per il lavoro ALBA S.p.A., oggi Thamik Formazione s.r.l. in liquidazione, in qualità di lavoratore somministrato alla ASL di Salerno, in virtù di apposito contratto intercorso tra quest’ultima e la datrice di lavoro.

Aveva agito per ottenere il pagamento di spettanze retributive non solo nei confronti della società ma anche nei confronti dell’ASL, invocando la sussistenza di un vincolo solidale in virtù di quanto previsto dall’art. 1676 cod. civ. nonché dalla lex specialis di gara. Tanto il Tribunale di Nocera (in sede di opposizione a decreto ingiuntivo) quanto la Corte di Appello di Salerno negavano la sussistenza di tale invocato vincolo.

In particolare, la Corte territoriale, premessa l’incontroversa esecuzione della prestazione lavorativa da parte del Robustelli e ritenuto del pari incontroverso l’ammontare del quantum dovuto, riteneva che le garanzie di cui all’art. 29 del d.lgs. n. 276/2003 non fossero applicabili alle P.A., facendone ulteriormente derivare la nullità dell’art. 13 del contratto di somministrazione per contrarietà a norme imperative. Con riferimento, poi, alla tutela ex art. 1676 cod. civ. riteneva che la responsabilità solidale del committente non operasse quando questi aveva già pagato all’appaltatore quanto dovuto per effetto del contratto di appalto e che, quindi, il committente fosse responsabile per le retribuzioni solo nei limiti del credito ancora vantato dall’appaltatore. Rilevava che, nella specie, la ASL aveva eccepito e documentato di avere soddisfatto il credito vantato dalla società prima dell’instaurazione del giudizio.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Paolo Robustelli con quattro motivi cui l’Azienda Sanitaria ha resistito con controricorso.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti il terzo e il quarto, e rigetta il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione.

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