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La ASST Sette Laghi vince il contenzioso in Cassazione


Pubblicato il: 11/30/2022

Nel procedimento, la ASST Sette Laghi è assistita dall'avvocato Carlo Cavalieri.

Con sentenza n. 720/2020, depositata il 16 ottobre 2020, la Corte d’appello di Milano, pronunciando in sede di reclamo, confermava la decisione con la quale il Tribunale di Varese aveva dichiarato legittimo il licenziamento intimato a Barbara Travaglione dall’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi, con provvedimento del 29 febbraio 2016.

La Travaglione, infermiera, assunta il 24 luglio 1989 alle dipendenze dell’allora Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo di Busto Arsizio e addetta al presidio ospedaliero di Tradate, era stata licenziata senza preavviso a seguito di contestazione disciplinare in data 18 dicembre 2015 avente ad oggetto una serie di comportamenti e così in particolare l’avere la predetta timbrato alcune ricette mediche del prontuario della dott.ssa Antonella Zampieri, durante la momentanea assenza di quest’ultima e nell’aver inserito le stesse nella propria borsetta personale custodita nell’armadietto, comportamenti costituenti inosservanza delle disposizioni di servizio di particolare gravità, condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi di particolare gravità, distrazione di beni di spettanza o di pertinenza dell’azienda o ente o ad essa affidati, violazione di doveri di comportamento, violazione dell’obbligo previsto nell’art. 28 del c.c.n.l. 1° settembre 1995 come modificato dal vigente c.c.n.l., inosservanza del Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al d.P.R. n. 62/2013.

Escludeva la Corte territoriale la violazione del principio di specificità della contestazione rilevando che quest’ultima conteneva le indicazioni sufficienti ad individuare nella loro materialità i fatti addebitati alla Travaglione e la loro collocazione spazio-temporale. Rilevava che tanto era confermato dal fatto che la dipendente aveva svolto articolate difese di merito sia nel corso del procedimento disciplinare sia in sede giudiziale, in tal modo dimostrando di avere pienamente individuato i fatti addebitati e compreso il contenuto della contestazione.

La Corte milanese riteneva, poi, la sanzione del licenziamento proporzionata alla gravità delle condotte escludendo la fondatezza della tesi della lavoratrice circa la sussistenza di una implicita autorizzazione della dott.ssa Zampieri a timbrare e staccare dal suo ricettario alcune ricette senza averla prima interpellata. Condivideva il giudizio del Tribunale circa la riferibilità della condotta alla fattispecie prevista dall’art. 13, comma 8, lett. d), del c.c.n.l. applicato (richiamato nella lettera di licenziamento), che prevede l’applicazione della sanzione del licenziamento senza preavviso in caso di “commissione in genere – anche nei confronti di terzi – di fatti o atti anche dolosi, che, costituendo o meno illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro”. Escludeva che la mancata sospensione cautelare della lavoratrice dal servizio nel periodo intercorrente tra la contestazione disciplinare e il licenziamento potesse essere significativa di una non incidenza della condotta sul vincolo fiduciario.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Barbara Travaglione con due motivi cui l’Azienda Sanitaria ha resistito con controricorso.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’Azienda controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%.