Pronuncia in materia di illegittimità di anticipato recesso dal rapporto lavorativo
Pubblicato il: 11/30/2022
Nel contenzioso, Libera Università Degli Studi Internazionali di Roma è assistita dall'avvocato Carlo De Marchis.
Alberto Rimicci ha agito nei confronti della Libera Università degli studi San Pio V esponendo di avere svolto, tra il 1.8.1998 ed il 30.11.2006, funzioni di direttore amministrativo, di cui rivendicava la natura subordinata, con domanda di pagamento delle relative differenze retributive e comunque chiedendo accertarsi l’illegittimità dell’anticipato recesso dal rapporto da parte della Libera Università, rispetto alla scadenza del termine fissato al 31.7.2008.
La Corte d’Appello di Roma, riformando con sentenza non definitiva la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva riconosciuto la natura autonoma del rapporto con condanna della Libera Università al pagamento a titolo risarcitorio delle differenze di corrispettivo dovute per l’indebito anticipato recesso, ha ritenuto la natura subordinata di tale rapporto, escludendo l’illegittimità del recesso anticipato e rimettendo alla sentenza definitiva la pronuncia sulle differenze retributive dovute.
È quindi seguita sentenza definitiva, con la quale si è disposto al contempo il pagamento al Rimicci dell’importo di euro 57.535,75 e l’obbligo del medesimo di restituire alla Libera Università la somma di euro 339.280,72. Quest’ultima sentenza è stata impugnata per revocazione da Rimicci e la Corte d’Appello ha sospeso i termini per il ricorso per cassazione avverso la sentenza definitiva.
Ciononostante, la Libera Università ha proposto ricorso per cassazione, poi iscritto al N.R.G. 8572/2016, con tre motivi. Alberto Rimicci ha resistito con controricorso, contenente anche ricorso incidentale, in relazione ai profili quantificatori e quindi alla sentenza definitiva di appello, in parte oggetto anche della domanda di revocazione.
Nelle more della trattazione del predetto ricorso per cassazione, è intervenuta sentenza della Corte d’Appello di Roma, resa in sede di revocazione, la quale, in riferimento alla pregressa sentenza definitiva di appello, ha, da un lato, mantenuto intatta la condanna al pagamento in favore del Rimicci della somma di euro 57.535,75, riducendo invece l’obbligo restitutorio residuo in capo al lavoratore da euro 339.280,72 ad euro 72.587,12 e ridefinendo il governo delle spese dei due gradi, compensate per metà (mentre dapprima la compensazione era stata fissata in proporzione di tre quarti) e poste a carico della Libera Università per la restante metà.
Avverso quest’ultima sentenza la Libera Università ha proposto nuovo ricorso per cassazione, poi iscritto al N.R.G. 29396/2020, sulla base ancora di tre motivi, resistiti da controricorso del Rimicci, non munito questa volta di motivi incidentali.
La Corte rigetta il ricorso principale nella causa NRG 8572/2016 e dichiara inammissibile il ricorso incidentale nella medesima causa. Dichiara inammissibile il ricorso di cui al NRG 29396/2020. Condanna la Libera Università degli Studi Internazionali di Roma al pagamento in favore della controparte delle spese dei giudizi riuniti di legittimità, che liquida in euro 10.300,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali 15 % ed accessori di legge.