Notizie

MF - I ranking di Class Editori | Best of

Respinto il ricorso in materia di licenziamento da pubblico impiego


Pubblicato il: 11/30/2022

Il Sig. Francesco Serratore è affiancato dall'avvocato Silvio Carloni; l'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini è assistita dagli avvocati Vincenzo Gambardella; Giuseppe Fratto ed Egidio Mammone.

La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 3927 del 2019, accoglieva il reclamo proposto dall’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini nei confronti di Serratore Francesco e per l’effetto rigettava il ricorso proposto da quest’ultimo.

Il Tribunale di Roma, aveva infatti, accolto l’opposizione proposta dal lavoratore avverso l’ordinanza che aveva rigettato il ricorso volto a fardichiarare l’illegittimità del licenziamento irrogatogli, con le conseguenze risarcitorie e restitutorie. L’Azienda Ospedaliera datrice di lavoro, in data 12 maggio 2017, aveva comunicato al lavoratore il licenziamento.

La Corte d’Appello ha rilevato che non erano state riproposte le originarie eccezioni di tardività della contestazione disciplinare e di improcedibilità per asserita erroneità del cd. rito Fornero (la prima sollevata dal lavoratore, la seconda dall’Azienda). Il giudice di appello ha escluso il rilievo dell’eccezione del lavoratore di giudicato interno, di cui non erano stati chiariti gli effetti nel giudizio, in quanto irrilevante e non impeditiva di una nuova valutazione della legittimità o meno del recesso.

Il Tribunale aveva annullato il licenziamento sul presupposto che, mancando la preventiva contestazione dello svolgimento di attività lavorativa durante la malattia e rimanendo l’unico addebito, ritualmente contestato, quello dello svolgimento di attività lavorativa in concorrenza non autorizzata per un arco temporale di sei mesi, nel 2015, l’Azienda non potesse irrogare la massima sanzione espulsiva poiché per identica contestazione, ad altro lavoratore coinvolto nella stessa vicenda, aveva applicato la sanzione conservativa della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per sei mesi.

La Corte d’Appello, in ragione del contenuto della lettera di contestazione, di cui ricorda la natura di atto recettizio, e dei relativi allegati, ha affermato che era intervenuta la contestazione dello svolgimento di attività lavorativa durante la malattia. Doveva, quindi, ritenersi definitivamente dimostrato che nei giorni 5 gennaio, 19 e 21 febbraio, 12 marzo e 26 giugno 2015, oggetto di contestazione, il Serratore aveva prestato attività lavorativa in qualità di infermiere presso la Casa di cura privata Villa Pia. La sanzione espulsiva è stata ritenuta dalla Corte d’Appello proporzionata.

Per la cassazione della sentenza di appello ricorre il lavoratore prospettando cinque motivi di ricorso. Resiste con controricorso l’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 200,00 per esborsi, euro 5.000,00 per compensi professionali, spese generali in misura del 15% e accessori di legge.

Studi Coinvolti