Rigettato il ricorso di Cotral S.p.A.
Pubblicato il: 12/20/2022
Nel contenzioso, la società Cotral S.p.A. è affiancata dall'avvocato Marina Rizzitelli; Randstad Italia S.p.A. è assistita dall'avvocato Marco Marazza unitamente agli avvocati Angelo Quarto e Francesco Rotondi.
La Corte di appello di Roma con la sentenza n. 4335/2017, in parziale riforma della decisione del primo giudice, aveva dichiarato l'illegittimità del rapporto di lavoro interinale e del contratto di somministrazione esistente tra Scardini Anna e Cotral spa, con conseguente conversione del contratto a tempo indeterminato dal 16/06/2003 e giuridica prosecuzione del rapporto dopo il 06/11/2004, condannando Cotral spa a corrispondere alla lavoratrice l'indennizzo ex articolo 32 comma 5 della legge 183 del 2010, nella misura di 8 mensilità oltre rivalutazione e interessi dalla sentenza.
La Corte territoriale premetteva che la Scardini aveva sottoscritto con Obiettivo Lavoro, per l'utilizzazione presso Cotral, due contratti a termine: il primo dal 16.6.2003 al 16.12.2003, prorogato sino al 16.6.2004, ricadente sotto la disciplina della legge n. 196/97 che indicava quale ragione "esigenze di carattere temporaneo-casi previsti dal CCNL", ed il secondo dal 18.10.2004 al 6.11.2004, ricadente nella disciplina del Divo n. n. 276/2003, avente come causale " ragioni di carattere organizzativo relative ad esigenze di lavoro aggiuntivo".
Preliminarmente la corte d'appello aveva ritenuto fondato il motivo relativo alla decadenza dall'impugnazione sollevata dalla società; aveva infatti valutato che le lettere del 2007 e 2008 inviate dalla lavoratrice alla società non potevano interpretarsi quali atti utili ad interrompere un termine decadenziale all'epoca ancora non esistente e che l'unico atto valido in tal senso era quello della impugnazione stragiudiziale del 10.2.2012, proposta correttamente entro il termine di 60 giorni decorrenti dal 01/01/2012 (data della dall'entrata in vigore della legge di proroga).
Rispetto a tale atto il ricorso giudiziale depositato il 9.10.2012, risultava tempestivo. La Corte riteneva altresì infondata l'eccezione di difetto dell'interesse ad agire sollevata da Cotral poiché l'altro giudizio proposto dalla lavoratrice, rivolto alla costituzione di un rapporto a tempo indeterminato a seguito di una procedura di riassunzione, nel quale non era stata sollevata alcuna questione sul pregresso contratto di somministrazione, aveva altro oggetto e causa petendi. Nessuna violazione del principio del ne bis in idem era pertanto riscontrabile.
Nel merito della decisione il giudice di appello riteneva che le ragioni giustificative della apposizione del termine al primo contratto in esame non erano state sufficientemente esplicitate e neppure chiarite in corso di causa, in tal modo facendo escludere la legittimità del contratto a tempo, da intendersi pertanto soggetto a "conversione" ex tunc ( in applicazione art. 1 co.5 I.n.1369/60). Pur valutando che la accertata illegittimità del primo contratto rendeva assorbite le questioni relative al secondo contratto, comunque statuiva la nullità anche di quest'ultimo per carente specificazione delle effettive esigenze temporanee determinative dell'assunzione.
Avverso detta decisione Cotral spa proponeva ricorso affidato a due motivi cui resisteva con controricorso.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, in favore di ciascun controricorrente, liquidate in €5.000,00 per compensi ed €200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.