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Inammissibile il ricorso di ST Microelectronics S.r.l.


Pubblicato il: 12/20/2022

ST Microelectronics S.r.l. è affiancato dall'avvocato Mario Antonini e Francesco Andronico.

La Corte di appello di Catania con sentenza n. 1413/2017 ha confermato la pronuncia di primo grado del locale Tribunale che, in sede di opposizione ex art. 28 S.d.L., aveva dichiarato l'antisindacalità della condotta tenuta dalla St Microelectronics srl, consistita nel sanzionare disciplinarmente un R.S.U. (Monforte Marco) della Fiom CGIL, per avere inviato, in data 9.9.2008,utilizzando il proprio indirizzo personale di posta elettronica, circa duecento ad, contenenti comunicazioni di natura sindacale, ad altrettanti dipendenti, durante l'orario di lavoro, al loro indirizzo aziendale di posta elettronica.

La Corte ha considerato regolata la fattispecie dall'art. 26, comma 1, S.d.L. in base al quale "I lavoratori hanno diritto di raccogliere contributi e di svolgere opera di proselitismo per le loro organizzazioni sindacali all'interno dei luoghi di lavoro, senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale"; ha ritenuto che il diritto di proselitismo sia espressione del più ampio diritto di manifestazione del pensiero, per cui la pretesa dell'azienda "di vietare in modo assoluto - e a prescindere dalle modalità concrete con cui avvenga la comunicazione informatica - che la posta elettronica aziendale sia utilizzata per comunicazioni di contenuto aziendale" non potesse considerarsi conforme all'art. 26 citato; ha concordato con il Tribunale nel ritenere che, nella specie, l'invio delle comunicazioni ai dipendenti all'indirizzo di posta elettronica aziendale non fosse idonea a creare pregiudizio all'attività aziendale.

Più in particolare, in ordine alla censura relativa all'invio della comunicazione durante l'orario di lavoro dei destinatari, ha osservato che i lavoratori della società operano su turni di 24 ore, in assenza di un momento di pausa comune, e che, pertanto, l'invio in orario di lavoro non poteva essere limitato in alcun modo.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la società con 4 motivi, anche coltivati da successiva memoria, mentre la Fiom - CGIL Federazione Provinciale di Catania non ha svolto attività difensiva.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

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