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ADR Aeroporti di Roma vince il contenzioso in Cassazione


Pubblicato il: 12/20/2022

ADR Aeroporti di Roma è affiancato dagli avvocati Raffaele De Luca Tamajo e Federica Paternò. SIMAV S.p.A. è assistita dall'avvocato Simona Mancini e Paolo Sabbatucci.

La Corte di appello di Roma con la sentenza n. 3247/2019, nella impugnativa del licenziamento collettivo, aveva respinto il reclamo proposto da alcuni lavoratori avverso la decisione con cui il tribunale aveva escluso la sussistenza delle condizioni per applicazione dell'art. 2112 cc nella vicenda (licenziamento) che gli attuali ricorrenti qualificavano quale retrocessione di ramo di azienda da Simav spa ad Areoporti di Roma spa (ADR spa).

Precisavano che nel 2012 ADR spa aveva ceduto un ramo di azienda a SIMAV spa cui gli stessi erano adibiti. Nel 2017, la crisi aziendale di SIMAV aveva determinato il licenziamento collettivo in esame, rispetto al quale i lavoratori denunciavano la presenza di una ipotesi di retrocessione aziendale trattandosi del medesimo ramo di azienda ceduto da ADR a SIMAV nel 2012.

Precisavano che le attività continuavano ad essere svolte presso ADR da altre altre società , quali Movincar spa, Global service srl e T Crea srl, che avevano offerto ai lavoratori di essere nuovamente assunti, ma non in continuità con il pregresso rapporto di lavoro e dunque con condizioni peggiorative. I ricorrenti richiamavano, a prova della presenza di un ramo di azienda la sentenza del tribunale di Civitavecchia, riferita alle vicende del 2012.

La corte territoriale aveva escluso la presenza di uno specifico ramo di azienda ceduto o meglio retroceduto , in assenza di prove circa la sua esistenza (con riferimento agli elementi necessari quali autonomia, consistenza, beni), anche rilevando che, la sentenza del tribunale di Civitavecchia era tutt'ora oggetto di impugnazione, peraltro con posizioni processuali dei lavoratori che negavano la presenza di un ramo di azienda.

La Corte escludeva altresì l'applicabilità nel caso di specie della disciplina dell'art. 2012 c.c., poiché le società subentranti, nella vicenda del cambio appalto, erano dotate di propria autonomia organizzativa e operativa, con elementi di discontinuità rispetto alla precedente impresa.

La corte escludeva infine condizioni di frode alla legge nel comportamento di ADR spa, accusata di cercare continuità occupazionale non applicando le tutele del 2112 c.c., sancendo l'inesistenza di motivi illeciti e ritorsivi del licenziamento collettivo, anche rilevando che i ricorrenti erano stati licenziati insieme a tutti i dipendenti di Simav spa addetti a Ciampino e Fiumicino , e che agli stessi, come agli altri, era stata offerta la assunzione da parte delle società resistenti che avevano rilevato i servizi cui erano in precedenza addetti.

Il giudice di appello escludeva infine la illegittimità del licenziamento per omessa comparazione con gli altri dipendenti SIMAV, poiche splicitata nella lettera di avvio della procedura la limitazione alle unità di Ciampino e Fiumicino, per la diversità delle funzioni ivi svolte in quelle sedi , tali da rendere infungibili le mansioni dei dipendenti rispetto a quelli addetti ad altri siti.

Avverso detta decisione i lavoratori proponevano ricorso con sei motivi, anche coltivati con successiva memoria, cui resistevano con controricorso Aeroporti Roma spa, Movincar spa, Global Information srl, Siram Veolia Industry & Buiolding spa ( già SIMAV spa) e , TCR Italia spa ( subentrata a Tcrea srl). La Procura Generale concludeva per il rigetto del ricorso.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese liquidate, in favore di ciascun controricorrente, nella somma di E. 3.000,00, per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.