Inammissibile il ricorso di FARS s.r.l.
Pubblicato il: 1/24/2023
Nel contenzioso, FARS s.r.l. è affiancata dagli avvocati Gaetano Riccio e Pasquale Baldassarre.
Con sentenza n. 4263 depositata il 22.7.2019, la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in sede di opposizione ex art. 1, comma 57, della legge n. 92 del 2012, ha accolto la domanda di annullamento del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato da FARS s.r.l. con lettera del 17.10.2011 a Rosa Campanile, addetta all’assemblaggio dei manufatti di produzione aziendale (articoli religiosi), per soppressione della posizione lavorativa.
La Corte, per quel che interessa, ha ritenuto insussistente la ragione organizzativa addotta dalla società, posto che l’istruttoria condotta in primo grado ha dimostrato la mancata soppressione della posizione lavorativa, l’adibizione, a turno, degli altri dipendenti allo svolgimento delle mansioni svolte dalla Campanile e l’assunzione in regime part time di nuovo dipendente.
Per la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorso affidato a un motivo. La lavoratrice resiste con controricorso.
Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi e in euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge.