Notizie

MF - I ranking di Class Editori | Best of

Accolto il ricorso di Sicilsaldo S.p.A.


Pubblicato il: 1/24/2023

Nel contenzioso, Sicilsaldo S.p.A. è affiancata dall'avvocato Gaetano D'Arma.

Con sentenza 2 ottobre 2020, la Corte d’appello di Caltanissetta ha rigettato l’opposizione all’esecuzione proposta da Sicilsaldo s.p.a. e condannato la società alla restituzione delle somme eventualmente versate, ai sensi dell’art. 96, terzo comma c.p.c., da Fausto Dabbene e Luigi De Simone, in riforma della sentenza di primo grado, che l’aveva invece accolta, escludendo la spettanza ai due lavoratori di alcuna somma e condannandoli al pagamento solidale di € 5.000,00, ai sensi della disposizione citata.

Essa ha ritenuto in particolare, secondo il principio di “ragione più liquida”, il vizio di ultrapetizione della sentenza impugnata, in esito ad interpretazione della domanda della società alla stregua di denuncia di indeterminatezza dei crediti oggetto di esecuzione, con richiesta della sua sola sospensione, in assenza di alcuna contestazione del titolo esecutivo dei due lavoratori (sentenza del Tribunale di Gela n. 502/2010, di illegittimità del licenziamento intimato dalla datrice Sicilsaldo s.p.a, con ordine di reintegrazione dei predetti nel posto di lavoro e condanna al pagamento in loro favore di un’indennità risarcitoria dal licenziamento alla data di reintegrazione, avvenuta con la comunicazione 29 novembre 2010), né in ordine alla estensione temporale dei loro crediti.

In ogni caso, anche a voler accedere alla ricostruzione offerta dal primo decidente, la Corte nissena ha ritenuto che la decisione sarebbe ugualmente errata sotto il profilo dello stretto merito, in quanto, passate in giudicato le statuizioni della sentenza n. 502/2010, perché sarebbero state comunque dovute agli intimati le somme a tale titolo maturate dal 9.11.2010 al 29.11.2010.

Con atto notificato il 18 gennaio 2021 la società ha proposto ricorso per cassazione con unico motivo, cui hanno resistito i lavoratori con controricorso e memoria ai sensi dell’art. 380bis c.p.c.

La causa, inizialmente fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380bis c.p.c., per la sua rilevanza nomofilattica, è stata rinviata a nuovo ruolo, con ordinanza interlocutoria del 26 maggio 2022 e quindi nuovamente fissata all’odierna pubblica udienza.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Caltanissetta in diversa composizione.

Studi Coinvolti