Rigettato il ricorso contro il Consorzio di Bonifica 6 Enna
Pubblicato il: 1/24/2023
Nel contenzioso, il Consorzio Di Bonifica n. 6 Enna è assistito dall'avvocato Antonio Lanfranchi.
La Corte d’appello di Caltanissetta ha accolto in parte l’appello del Consorzio di Bonifica 6 Enna e, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto le domande proposte da Filippo Sangiuliano anche relativamente al contratto a termine concluso nel 2015.
La Corte territoriale ha dato atto che: Filippo Sangiuliano ha agito con un primo giudizio (R.G. 1001/2015) davanti al Tribunale di Enna per far accertare la nullità del termine apposto ai contratti di lavoro intercorsi dal 2011 al 2014, con domanda di conversione a tempo indeterminato e/o di risarcimento del danno; questa domanda è stata parzialmente accolta dal tribunale che ha dichiarato la nullità del termine apposto ai contratti e condannato il Consorzio al risarcimento del “danno comunitario”, ai sensi dell’art. 32, della legge 183 del 2010; la decisione di primo grado è stata riformata dalla Corte d’appello con l’integrale rigetto delle domande del lavoratore; con un secondo ricorso, proposto unitamente ad altri colleghi di lavoro, il Sangiuliano ha chiesto di dichiarare la nullità del termine apposto ai contratti di lavoro intercorsi dal 2011 al 2015, con domanda di conversione a tempo indeterminato e/o di risarcimento del danno; questa domanda è stata accolta dal tribunale per alcuni ricorrenti e limitatamente alla declaratoria di nullità del termine apposto ai contratti, con condanna del Consorzio al risarcimento del “danno comunitario”.
Rispetto a quest'ultimo contratto, la Corte territoriale ha premesso come la stipula dei rapporti a termine al di fuori delle ipotesi previste non ne consentisse la conversione per effetto dei divieti e limiti alle assunzioni a tempo indeterminato presso i Consorzi di bonifica stabiliti dalla L.R. 45/1995.
Ha aggiunto che l'abusivo ricorso al contratto a tempo determinato da parte del Consorzi di Bonifica potesse essere perseguito secondo la regola generale della responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.) ed in applicazione dei principi stabiliti dalle Sezioni Unite con le sentenze 5072 e 11374 del 2016.
Ha ritenuto che nel caso di specie non potesse trovare accoglimento nemmeno la domanda risarcitoria per responsabilità contrattuale ai sensi dell’art. 1218 cod. civ. poiché non proposta nel ricorso introduttivo della lite.
Avverso tale sentenza Filippo Sangiuliano ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 3.500,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.