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Rigettato il ricorso contro Enel S.p.A.


Pubblicato il: 1/24/2023

La società Enel S.p.A. è affiancata dagli avvocati Vittorio Provera e Paolo Zucchinali.

La Corte d’appello di Genova ha respinto l’appello proposto dagli attuali ricorrenti, confermando la pronuncia di primo grado con cui era stata rigettata la domanda volta alla declaratoria di illegittimità o inefficacia della revoca, da parte di ENEL s.p.a., delle agevolazioni tariffarie per la fornitura di energia elettrica e al risarcimento dei danni o, in subordine, alla condanna di Enel spa al pagamento del corrispettivo o indennizzo corrispondente al valore delle agevolazioni tariffarie soppresse.

La Corte territoriale ha premesso che il beneficio in questione con il c.c.l. Enel del 23.4.1996 la misura è stata abolita per il personale assunto dall’1.7.1996 mentre è stata confermata per i dipendenti in servizio anche con verbale di accordo aziendale del 19.4.2002; che a seguito di formale recesso da parte di Enel spa dagli accordi collettivi sulle agevolazioni tariffarie, il beneficio è stato eliminato anche per gli originari beneficiari e i loro superstiti a far data dall’1.1.2016.

A seguito della citata disdetta è stato sottoscritto con le organizzazioni sindacali un accordo con cui si è riconosciuto agli ex dipendenti e ai superstiti fruitori del beneficio alla data del 31.12.2015 una somma una tantum condizionata alla sottoscrizione entro il 31.12.2016 di un verbale di conciliazione ai sensi dell’art. 2113 cod. civ.

La Corte di merito ha ritenuto: che il recesso di ENEL s.p.a. dall’accordo aziendale del 19.4.2002, con cui era stata convenuta la conferma delle agevolazioni tariffarie per i lavoratori in servizio alla data del 30.6.96, fosse legittimo in quanto l’accordo aziendale aveva una durata indeterminata; che non fossero configurabili diritti quesiti poiché il beneficio in questione non costituiva corrispettivo di prestazioni lavorative già rese ma trovava fondamento unicamente nell’accordo aziendale.

Gli accordi successivi alla estinzione del beneficio e concernenti il riconoscimento di una somma una tantum deponevano per il rispetto dei principi di correttezza e buona fede da parte di ENEL s.p.a.; che la somma una tantum, in quanto mera liberalità, non poteva essere utilmente censurata per l’ammontare e le modalità di erogazione; che neppure era censurabile la condanna alle spese pronunciata dal tribunale poiché la questione oggetto di causa non poteva definirsi nuova in quanto, all’epoca di deposito del ricorso, era già stata affrontata e decisa con numerose pronunce di merito conformi.

 Avverso tale sentenza i ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. ENEL s.p.a. spa ha resistito con controricorso.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 5.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.