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Respinto il ricorso di Maiorana Maggiorino S.p.A.


Pubblicato il: 3/30/2023

Nel contenzioso, le società Maiorana Maggiorino S.p.A ed Emme Più S.r.l. sono affiancate dagli avvocati Giuseppe Ciaglia e Patrizio Leozappa; il Comune di Capena è difeso dall'avvocato Roberto Venettoni. La socidetà Zampieri Holding S.r.l. e Risparmio Casa Immobiliare S.r.l. sono assistite dall'avvocato Sabrina Morelli; la società Desa S.r.l. è rappresentata dagli avvocati Sandro Amorosino e Marco Giustiniani.

Le società Maiorana Maggiorino S.p.A ed Emme Più S.r.l. hanno avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Lazio n. 06290/2021.

La Zampieri Holding è proprietaria di un complesso immobiliare, originariamente costituito da una pluralità di corpi di fabbrica aventi destinazione artigianale, sito nel territorio del Comune di Capena, in area catastalmente censita come "Paesaggio degli Insediamenti Urbani" soggetta al vincolo paesaggistico della Valle del Tevere.

Con S.C.I.A. alternativa al permesso di costruire n. 10657 presentata il 25 maggio 2017, Zampieri segnalava la propria intenzione di realizzare un intervento di ristrutturazione edilizia, mediante opere di demolizione e ricostruzione, con ampliamento contenuto al di sotto del 35% della volumetria preesistente. Ottenendo parere positivio e nulla osta paesaggistico, avviava i lavori.

Le Società Maiorana Maggiorino S.p.A. ed Emme Più S.r.l., con esposto del 31 gennaio 2020, sollecitavano i poteri di vigilanza comunali di cui agli artt. 27 e ss. del d.P.R. n. 380/2001, sottoponendo all’attenzione dell’amministrazione una pluralità di profili di illegittimità riferiti ai titoli edilizi presentati da Zampieri e all’autorizzazione paesaggistica da questa conseguita. Le esponenti lamentavano, in particolare, che Zampieri avesse realizzato, in virtù di un titolo edilizio non pertinente, un centro commerciale incompatibile con la destinazione urbanistica dell’area.

Il Comune, sulla base di quanto segnalato, con atto del 28 febbraio 2020, avviava un procedimento di verifica. L’amministrazione rilevava l’illegittimità dell’autorizzazione paesaggistica precedentemente rilasciata in quanto atto di competenza regionale, adottato sull’erroneo presupposto che sussistessero i presupposti «per l’applicazione della subdelega» operante unicamente in presenza di un «intervento di piano casa».

Contro tali atti avanzava ricorso la società Maggiorino.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, lo respinge per le causali di cui in motivazione.