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Rigettato il ricorso contro il Comune di Frosinone


Pubblicato il: 2/10/2023

Nel contenzioso, il Comune di Frosinone è affiancato dall'avvocato Italico Perlini.

La Corte d’appello di Roma ha respinto il reclamo proposto ex art. 1, comma 58, della legge n. 92 del 2012 da Francesco Acanfora avverso la sentenza del Tribunale che aveva rigettato il ricorso volto a ottenere, previa dichiarazione di illegittimità dei licenziamenti intimati al ricorrente in data 4.8.2017 e 22.11.2017, la condanna del Comune di Frosinone alla reintegra nel posto di dirigente del Settore Pianificazione nonché al risarcimento del danno, quantificato in misura pari alle retribuzioni maturate dalla data del recesso.

La Corte territoriale ha premesso che il reclamante, all'esito del primo procedimento disciplinare cominciato con contestazione del 13.6.2017, era stato licenziato in relazione a una pluralità di addebiti, e precisamente: essere rimasto inerte sulla proposta di lottizzazione del comprensorio “La Botte” in Frosinone e sulla richiesta di permesso a costruire avanzata dalla Ravenna 80 S.r.l. determinando così effetti pregiudizievoli per l’ente locale; aver emesso una serie di determine con cui aveva proceduto all’assegnazione di incarichi esterni e indetto gare nell’ambito del Progetto di riqualificazione delle periferie prima ancora che questo venisse finanziato e prima ancora della stipula della relativa convenzione; aver violato il principio di rotazione previsto dal codice degli appalti pubblici; da ultimo non aver proceduto al recupero di circa 7,6 milioni di euro anticipati dal Comune di Frosinone per lavori pubblici finanziati dalla Regione Lazio.

La Corte capitolina ha escluso la fondatezza di tutti i motivi di reclamo.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Francesco Acanfora sulla base di undici motivi assistiti da memoria. Il Comune di Frosinone ha resistito con tempestivo controricorso contenente ricorso incidentale condizionato.

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale condizionato; condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità come sostenute ex adverso, che liquida in euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al 15% ed accessori di legge.

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