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Accolto il ricorso dell'AGEC Verona


Pubblicato il: 2/10/2023

Nel procedimento, AGEC - Azienda Gestione Edifici Comunali del Comune di Verona è affiancata dagli avvocati Franco Toffoletto, Vincenzo Luciani e Federica Paternò.

Con sentenza n. 529/2021, la Corte d’appello di Venezia, in parziale accoglimento dell’appello proposto da Maria Cristina Motta, dichiarava la validità del contratto di lavoro a tempo determinato e l’illegittimità del recesso ante tempus dall’incarico triennale di direttore generale dell’Azienda di Gestione Edifici Comunali del Comune di Verona (in seguito AGEC), condannando quest’ultima al risarcimento del danno pari alle mensilità di retribuzione (in misura di €. 14.307,72) oltre ai ratei di 13^ mensilità e Tfr, detratto l’aliunde perceptum di €. 11.536,20.

La Corte territoriale riteneva che l’incarico dirigenziale, di natura fiduciaria, non imponesse una motivazione della scelta in termini comparativi fra i diversi aspiranti, salvo il rispetto dei criteri indicati dal bando e di quelli legali, oltre che del divieto di discriminazione e del canone di correttezza e buona fede che presidiano ogni rapporto obbligatorio. Aggiungeva che la procedura selettiva, per quanto rivestita di forme atte a garantirne la pubblicità, la massima partecipazione e la selezione effettiva dei candidati, non aveva, tuttavia, le caratteristiche proprie delle procedure concorsuali in senso stretto, questo perché non si era nell’ambito dell’assunzione tout court di dipendenti pubblichi ma nel diverso campo dell’attribuzione di incarichi dirigenziali pubblici.

Dal che conseguiva, secondo il giudice d’appello, che non veniva in considerazione la formazione di una graduatoria finale di merito di tutti i concorrenti ammessi, ma solo la predisposizione di un elenco di candidati in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi per ambire all’assegnazione dell’incarico, sicché l'eventuale inosservanza dei doveri di correttezza e buona fede, mentre poteva giustificare una pretesa risarcitoria dei candidati pretermessi, per perdita di chance, non avrebbe potuto riflettersi in termini di annullamento dell'atto di conferimento dell'incarico, da intendersi, peraltro, quale non quale mera «proroga» della pregressa designazione ma come «rinnovo» all’esito di procedura selettiva.

Riteneva la Corte non sussistesse neanche una situazione di conflitto di interessi della Motta, perché la procedura selettiva, seppure istruita da personale alle dirette dipendenze della stessa, era stata predisposta dall’organo politico dell’ente alle cui riunioni l’originaria ricorrente, quale direttore generale, non aveva partecipato.

Ciò posto, la Corte distrettuale dichiarava l’illegittimità della revoca dell’incarico di direttore generale del 13 gennaio 2018, non potendo ritenersi invalida, per contrarietà a norme imperative, la nomina in questione e non ricorrendo l’ipotesi di giusta causa che soltanto avrebbe consentito la revoca ante tempus dell’incarico.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso AGEC affidandolo a quattro motivi assistiti da memorie, cui si oppone Maria Cristina Motta con controricorso, anch’esso illustrato con memoria.

La Corte accoglie i primi tre motivi di ricorso nei sensi di cui in motivazione e, assorbito il quarto, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di Maria Cristina Motta; compensa tra le parti le spese dell’intero processo.