Inammissibile il ricorso di Servizi Reali a Professionisti Ancillaria S.r.l.
Pubblicato il: 12/23/2022
Nel contenzioso, Servizi Reali a Professionisti Ancillaria s.r.l. è affiancata dagli avvocati Fabio Santangeli, Pietro De Luca e Domenico Cantavenera; S.A.C. Società Aeroporto Catania S.p.A. è assistita dall'avvocato Alberto Giaconia.
La Società Servizi Reali a Professionisti Ancillaria s.r.l., quale cessionaria del credito professionale vantato dall’Avv.Nicolò D’Alessandro nei confronti della S.A.C. - Società Aeroporto Catania s.p.a., convenne in giudizio quest’ultima, domandandone la condanna all’esatto adempimento, mediante il pagamento della somma di oltre 800.000 Euro.
La domanda, parzialmente accolta dal Tribunale di Catania, fu invece rigettata dalla Corte di appello della stessa città, sul rilievo che l’importo di Euro 210.000 era stato versato in esecuzione di un accordo verbale di riduzione del compenso professionale intervenuto tra l’Avv. D’Alessandro e la S.A.C. s.p.a., per effetto del quale il pagamento della suddetta somma era stato convenuto a tacitazione di ogni spettanza del professionista.
Avverso la sentenza della Corte di appello di Catania propose ricorso per cassazione la società Servizi Reali a Professionisti Ancillaria s.r.l. sulla base di undici motivi: sostenendo, per quanto ancora rileva, da un lato (con il secondo e il terzo motivo), che la persona fisica che avrebbe stipulato il predetto accordo di riduzione del compenso – tale dott. Giuseppe Scuderi – era priva del potere di rappresentanza della S.A.C. s.p.a., sicché l’accordo medesimo, ove pure se ne fosse ammessa l’esistenza, sarebbe stato giuridicamente inefficace; ed evidenziando, dall’altro lato (con il quarto e il quinto motivo), che la deduzione circa la sussistenza di tale accordo verbale (integrante una vera e propria eccezione in senso stretto) era stata formulata dalla società convenuta per la prima volta nella memoria di cui all’art.183, n.3, c.p.c., e dunque dopo la maturazione della barriera preclusiva di cui all’art.167 c.p.c., in violazione del diritto del diritto di difesa di parte attrice, impossibilitata ad interloquire sul fatto nuovo irritualmente entrato nel processo.
Con sentenza 23 luglio 2021, n.21214, la Corte ha rigettato il ricorso per cassazione proposto dalla Servizi Reali a Professionisti Ancillaria s.r.l.
Avverso questa sentenza, la società Servizi Reali a Professionisti Ancillaria s.r.l. propone ricorso per revocazione, sorretto da due motivi.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 10.200,00, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.