Inammissibile il ricorso del Comune di Sperlonga
Pubblicato il: 12/23/2022
Nel contenzioso, il Comune di Sperlonga è affiancato dagli avvocati Corrado de Simone e Chiara de Simone; la società Picano S.r.l. è difesa dall'avvocato Aurelio Patini.
Secondo quanto è possibile desumere dal ricorso, la società Picano S.r.l., creditrice del Consorzio Acquedotti Riuniti degli Aurunci, ha pignorato un credito da quest’ultimo vantato nei confronti del Comune di Sperlonga; il giudice dell’esecuzione ha pronunciato ordinanza di assegnazione, ai sensi dell’art. 553 c.p.c., avverso la quale il terzo pignorato Comune di Sperlonga ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c..
L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Latina.
Ricorre il Comune di Sperlonga, sulla base di nove motivi. Resiste con controricorso Picano S.r.l.
La verifica di ammissibilità del ricorso risulta pregiudiziale ed assorbente in relazione ad ogni altra questione, anche con riguardo alla corretta instaurazione del contraddittorio (per evidenti motivi di economia processuale) ed ai fatti sopravvenuti relativi all’esito del giudizio tra il Comune di Sperlonga e il Consorzio degli Acquedotti Riuniti degli Aurunci avente ad oggetto il credito pignorato, documentati dall’ente ricorrente in vista dell’udienza di discussione orale.
La suddetta verifica, infatti, sortisce esito negativo, in quanto il ricorso stesso non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
Alla luce di ciò, la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna l’ente ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liquidandole in complessivi € 8.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.