Rigettato il ricorso contro Comune di Augusta
Pubblicato il: 12/23/2022
Nel contenzioso, il Comune di Augusta è affiancato dall'avvocato Antonino Licciardello.
Francesco Celeste ha esposto che aveva lavorato alle dipendenze del Comune di Augusta dal 1° giugno 2002 con la qualifica di operaio e le mansioni di addetto alla squadra lavori; il 21 aprile 2016 si era recato al lavoro regolarmente e, ricevuto l’incarico, assieme ad altri due dipendenti, di recarsi a riparare delle buche presenti nella zona di Villa Marina.
Era uscito con i suoi colleghi su un furgone del Comune di Augusta; il conducente del furgone, tale Giuseppe De Masi, non aveva seguito il percorso programmato, ma si era recato in altro luogo rispetto a quello di destinazione, spiegando al ricorrente e all’altro collega presente di volere prelevare da un’area abbandonata dei massetti autobloccanti ritenuti abbandonati da molto tempo; prelevati i massetti, il furgone era ripartito, ma, a causa di un incidente, era stato necessario fermare la corsa e chiedere aiuto; nel frattempo, la Polizia locale li aveva raggiunti e tratti in arresto per furto di mattonelle in concorso e danneggiamento dell’automezzo comunale.
Giuseppe De Masi aveva ammesso la propria esclusiva responsabilità nella verificazione del fatto contestato; il Comune di Augusta aveva irrogato nei suoi confronti, in ragione di quanto avvenuto, la sanzione del licenziamento disciplinare senza preavviso.
Francesco Celeste ha proposto ricorso presso il Tribunale di Siracusa ex art. 1, comma 48, legge n. 92 del 2012.
Il Tribunale di Siracusa, nel contraddittorio delle parti, con ordinanza n. 2232/2017, ha dichiarato illegittimo il licenziamento, ordinando la reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro, sul presupposto che i fatti contestati erano contemplati dalla contrattazione collettiva fra quelli passibili di sanzione meramente conservativa. Il Comune di Augusta ha proposto opposizione contro la citata ordinanza.
Con sentenza n. 374/2019, il Tribunale di Siracusa ha accolto la detta opposizione, dichiarando legittimo il licenziamento comminato. Francesco Celeste ha proposto reclamo innanzi alla Corte d’appello di Catania.
La Corte d’appello di Catania, con sentenza n. 806/2020, ha respinto il reclamo, sul presupposto che la fattispecie in esame rientrasse nella previsione contrattuale di cui all’art. 8, lett. e), del CCNL di comparto, essendosi verificata la sottrazione di beni di proprietà di terzi durante l’orario di lavoro con utilizzo del mezzo di lavoro, cui si aggiungevano il danneggiamento del veicolo e il mancato espletamento delle mansioni assegnate.
Francesco Celeste ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. Il Comune di Augusta si è difeso con controricorso.
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso.