Inammissibile il ricorso per revocazione
Pubblicato il: 12/23/2022
IFCA - Istituto Fiorentino di Cure e Assistenza S.p.A. è affiancato dagli avvocati Vittorio Bechi e Stefano Chiti.
Con ricorso ex art. 391 bis, co. 1, e 395 n. 4) c.p.c., depositato il 23.5.2020, la I.F.C.A. s.p.a. chiedeva a questa Corte di revocare la propria sentenza, in epigrafe meglio indicata, con la quale era stato dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 348 ter, comma terzo, c.p.c. che la medesima società, a seguito dell'ordinanza della Corte d'appello di Firenze depositata il 7.12.2017 (R.G. n. 1241/2016), dichiarativa dell'inammissibilità del suo appello contro la sentenza n. 925/2016 del Tribunale di Firenze, depositata il 27.10.2016 (R.G. n. 1221/2015), aveva proposto contro quest'ultima sentenza, e che, nulla provvedendo circa le spese (in assenza di costituzione della lavoratrice intimata), aveva, però, dichiarato sussistenti nei confronti della società ricorrente per cassazione i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
La ricorrente in revocazione ha affidato la sua impugnazione ad unico articolato motivo.
L'intimata è rimasta tale, in quanto, nonostante la regolare notificazione del ricorso, non ha inteso nuovamente costituirsi. Il P.G. ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, o comunque disporne il rigetto.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per revocazione.