Ricorso inammissibile contro Nord Motoriduttori
Pubblicato il: 12/23/2022
Nel contenzioso, Nord Motoriduttori è affiancata dall'avvocato Vittorio Macrì.
Con sentenza in data 3 febbraio 2020, la Corte d’Appello di Bologna, in parziale accoglimento del reclamo proposto da Nord Motoriduttori s.r.l., ha ritenuto l’illegittimità del licenziamento intimato dalla società a Marco Covarelli in data 23 febbraio 2017 per giustificato motivo oggettivo, dichiarando risolto il rapporto di lavoro dalla data del licenziamento e condannando la datrice al pagamento in favore del lavoratore di una indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata nella misura di dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali fino al saldo.
Ha, quindi, la Corte condannato Marco Covarelli alla restituzione in favore della Nord Motoriduttori s.r.l. di quanto in eccedenza percepito in esecuzione della ordinanza del Tribunale di Bologna dell’1 ottobre 2018, compensando in ragione della metà le spese di lite.
In particolare, il giudice di secondo grado, accogliendo l’ultimo motivo di reclamo proposto dalla società, ha ritenuto che, alla luce dei margini di equivocità delle risultanze probatorie e considerata, invece, l’effettività della contrazione del fatturato nel settore vendite addotta a giustificazione della soppressione della posizione lavorativa del Covarelli, non fosse corretto il riconoscimento, a fronte del licenziamento illegittimo, della tutela reintegratoria di cui all’art. 18, co. 7 e 4 della legge n. 300 del 1970, in luogo di quella indennitaria prevista dai commi 7 e 5, non ricorrendo una ipotesi di manifesta insussistenza del giustificato motivo oggettivo addotto.
Per la cassazione della sentenza propone ricorso assistito da memoria Marco Covarelli, affidandolo a sei motivi. Resiste, con controricorso, la Nord Motoriduttori s.r.l. e propone, altresì, ricorso incidentale affidato a cinque motivi.
Il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento del quinto motivo di ricorso, per quanto di ragione, assorbiti gli altri e per il rigetto del ricorso incidentale.
La Corte dichiara inammissibili il secondo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale, accoglie il quinto motivo del ricorso principale per quanto di ragione, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche in ordine alle spese relative al giudizio di legittimità.