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Accolto il ricorso di Stirlani contro Alitalia


Pubblicato il: 1/20/2023

Nel contenzioso, Alitalia S.p.A. è affiancata dagli avvocati Giammarco Navarra, Filippo Di Peio e Dario Clementi unitamente agli avvocati Maurizio Marazza e Marco Marazza.

La Corte di Appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha respinto il reclamo, proposto nell’ambito di un procedimento ex lege n. 92 del 2012, da Claudio Stirlani nei confronti di C.A.I. Spa e Alitalia S.A.I. Spa avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto l’opposizione del lavoratore all’ordinanza con cui era stato dichiarato inammissibile, per intervenuta decadenza, il ricorso per l’impugnativa di licenziamento intimato dalla prima società in data 31 ottobre 2014.

La Corte, in estrema sintesi, ha confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto la mancata prova della avvenuta consegna ad Alitalia S.A.I. Spa della raccomandata relativa alla richiesta di tentativo di conciliazione, con la esclusione del differimento del termine utile per il deposito del ricorso e con la conseguente decadenza ex art. 6, comma 2, l. n. 604 del 1966. 

La Corte ha argomentato che, in ordine al deposito, avvenuto solo in sede di reclamo, del modulo di ricevuta di consegna completo anche per la parte che attesta l'avvenuta ricezione (in data 16 giugno 2015) della raccomandata del 15 giugno 2015, va ritenuta l’inammissibilità della produzione, in applicazione del principio sancito dalla sentenza delle Sezioni unite 20.4.2005 n. 8202, applicabile anche al giudizio di reclamo che riveste carattere impugnatorio, in assenza di qualunque deduzione nell'atto di reclamo di ragioni che giustifichino il tardivo deposito del documento ed atteso che le censure si basano esclusivamente sulla rituale produzione della ricevuta di consegna nel precedente grado di giudizio.

Ha respinto, dunque, l’impugnazione di Stirlani, superata la necessità di esame delle ulteriori questioni poste, condannandolo alle spese del grado.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il soccombente con un unico motivo; hanno resistito con distinti controricorsi le società. 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese di giudizio.