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Pronuncia del Consiglio di Stato in materia concorrenziale nelle gare di ossigenoterapia e ventiloterapia


Pubblicato il: 3/30/2023

Nel contenzioso, Medigas S.r.l. è affiancata dagli avvocati Francesca Maria Moretti e Mario Siragusa; Lide Medicale S.r.l. è assistita dagli avvocati Giuliano Berruti e Luca Toffoletti; Sapio Life S.r.l. è difesa dagli avvocati Marcello Clarich e Vittorio Minervini; Vivisol S.r.l. è rappresentata dagli avvocati Angelo Raffaele Cassano, Giuseppe Lombardi, Manuela Soligo e Fabio Cintioli; Vitalaire Italia S.p.A. è patrocinata dagli avvocati Luca Raffaello Perfetti, Claudio Tesauro e Sara Lembo.

Il Consiglio di Stato si pronuncia su una serie di ricorsi avanzati da alcune società operanti nel settore sanitario, più in particolare di fornitura di apparecchiature e servizi medicali, concernente una intesa restrittiva della concorrenza, ravvisata dalla AGCM, nella concertazione delle proprie strategie commerciali in occasione di alcune gare di fornitura di servizi di ossigenoterapia e ventiloterapia.

In Particolare, le società Linde, Medigas, Medicair, Sapio, Vitalaire e Vivisol, avevano posto in essere un’intesa restrittiva della concorrenza contraria all’articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (T.F.U.E.), consistente in una strategia di coordinamento tesa a mantenere artificiosamente alto il prezzo del servizio di OTD e di VTD (ossigenzazione e ventilazione), a ostacolare l’indizione di una gara ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di OTD e VTD, nonché a impedire lo svolgimento di un effettivo confronto concorrenziale in occasione della gara stessa.

Le società, con rispettivi ricorsi, hanno avanzato istanza per la revocazione delle sentenza del Consiglio di Stato - sez. VI:  n. 08584/2019; n. 51/2020; n. 1046/2020; n. 08586/2019 e n. n. 7322/2020.

Il Consiglio di Stato, pronunciandosi nel merito statuisce quanto segue.

Accoglie l’appello, nei limiti di cui in motivazione, e accolti in limitata parte i motivi riproposti ex art. 101 c.p.a. dall’originaria ricorrente in primo grado, per l’effetto, in riforma della sentenza gravata, accoglie solo parzialmente il ricorso di primo grado e quantifica in € 783.750,00, la sanzione complessiva a carico di Medigas, Linde Medicale; Vivisol e Vitalaire Italia e Sapio.

Condanna le società al pagamento, nei confronti dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, delle spese del doppio grado del giudizio nonché della revocazione, che, previa compensazione nella misura di un terzo, si liquidano in €. 12.000,00 (dodicimila), oltre accessori se per legge dovuti per ciascuna ricorrente.