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Respinto il ricorso avanzato per la realizzazione di un impianto di cogenerazione a biomassa


Pubblicato il: 3/31/2023

Nel contenzioso, Terra Rossa s.r.l. è affiancata dagli avvocati Cesare Mainardis, Elvezio Santarelli e Tiziana Manenti dello studio Watson Farley & Williams; il Comune di Fabro è difeso dagli avvocati Mario Busiri Vici, Pasquale Di Rienzo e Matteo Frenguelli.

La società Terra Rossa s.r.l. ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Umbria n. 333/2016.

Con ricorso proposto innanzi al TAR per l’Umbria la società appellante esponeva che, in data 19 dicembre 2013, la società Macchia Alta s.r.l. aveva attivato la procedura abilitativa semplificata di cui all’art. 6 del decreto legislativo n. 28 del 2011 finalizzata alla realizzazione di un impianto di cogenerazione a biomassa di potenza pari a 200 kw. Con istanza del 28 novembre 2014 l’appellante aveva richiesto la voltura della procedura di PAS.

Tuttavia, con ordinanza n. 583 del 22 aprile 2015 l’Amministrazione comunale aveva revocato la suddetta PAS sia perché non era stata conseguita la valutazione di impatto ambientale, sia perché la società non aveva indicato tipologia, quantitativi e luoghi di provenienza della biomassa da utilizzare per il funzionamento dell’impianto.

Con ordinanza n. 587 del 16 luglio 2015 l’Amministrazione adottava il definitivo provvedimento di revoca. Il ricorso di primo grado avverso tale atto veniva affidato a quattro articolati mezzi di gravame.

Nella resistenza del Comune di Fabro, il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune; ha respinto il ricorso, nel merito; ha compensato tra le parti le spese di lite.

Nel ricorso, la società ribadisce che, da un punto di vista tecnico, la centrale sarà perfettamente in grado di funzionare indipendentemente dalla realizzazione della linea di teleriscaldamento. A differenza di quanto ritenuto dal primo giudice, l’Amministrazione non ha alcun potere di valutare l’opportunità dell’opera a seconda che la stessa si configuri o meno come impianto di cogenerazione. Ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 28/2011 il Comune è tenuto a verificare soltanto la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati, la non contrarietà a quelli adottati e il rispetto delle norme di sicurezza e igienico - sanitarie.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello n. 7263 del 2016, lo respinge. Condanna la società appellante al pagamento delle spese del grado in favore del Comune di Fabro, che liquida complessivamente in euro 5.000,00 (cinquemila), oltre IVA, CPA e spese generali al 15%, come per legge.