Respinto il ricorso della società agricola Pasetti
Pubblicato il: 4/1/2023
Nel contenzioso, la Società Agricola Pasetti di Pasetti Domenico S.S. è affiancata dall'avvocato Pietro Chichiarelli.
La Società ricorrente ha proposto appello per la riforma della sentenza del TAR Abruzzo n. 365/2020.
L’oggetto del giudizio è rappresentato dalla domanda di annullamento della determinazione della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città dell’Aquila prot. n. 4655 del 12 luglio 2019, recante il parere negativo sul progetto presentato dalla ditta Pasetti per la realizzazione di una struttura di produzione e trasformazione vitivinicola nel comune di Capestrano in quanto ricompresa nel perimetro del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. Nonchè della determinazione della Direzione generale del Ministero per i beni e le attività culturali recante il diniego definitivo al rilascio del permesso di costruire la cantina vitivinicola.
Il T.a.r. per l’Abruzzo, sez. I, con la sentenza n. 365 del 19 ottobre 2020: ha respinto i motivi impugnatori posti a sostegno del ricorso principale; ha respinto il ricorso per motivi aggiunti incentrati sulla invalidità derivata dei provvedimenti ivi impugnati; ha respinto la domanda di risarcimento del danno ed ha compensato fra le parti le spese di lite.
La società originaria ricorrente ha proposto appello, per ottenere la riforma della sentenza impugnata e il conseguente accoglimento integrale del ricorso originario. In particolare, l’appellante ha affidato il gravame a sei motivi impugnatori e ad un settimo, con cui si reitera la domanda di risarcimento del danno.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello (r.g. n. 756/2021), lo respinge. Condanna l’appellante al pagamento, in favore del Ministero della cultura, delle spese del presente grado di giudizio, nella misura di euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori di legge se dovuti.