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Inammissibile il ricorso del Consorzio Medil contro ANAS


Pubblicato il: 4/1/2023

Nel procedimento, Consorzio Stabile Medil è affiancato dagli avvocati Andrea Abbamonte e Gianluigi Pellegrino; ANAS S.p.A. è assisitita dagli avvocati Maria Stefania Masini, Gianmarco Miele e Flavia De Pellegrin; De Sanctis Costruzioni S.p.A. è difesa dagli avvocati Marco Annoni, Lorenzo Lentini e Alberto Linguiti.

Il Consorzio Stabile Medil Società Consortile per azioni ha avanzato ricorso per la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 4472/2022.

Con bando di gara 23 dicembre 2019 A.N.A.S. s.p.a. indiceva una procedura ristretta per l’aggiudicazione dei Lavori di adeguamento a 4 corsie della S.S. 372 ‘Telesina’ dal km 0+000 al km 60+900. L’importo complessivo d’appalto era pari ad euro 391.646.088,02. Il termine assegnato per la presentazione della domanda di partecipazione da parte degli operatori economici interessati alla presente procedura era stato fissato per il 2 marzo 2020. Con lettera di invito 5 agosto 2020 l’A.N.A.S. stabiliva il termine per la presentazione delle offerte per il 15 settembre 2020. Nella seduta riservata del 1 ottobre 2020, il Seggio di gara concludeva la sua attività di verifica della documentazione amministrativa, ammettendo dieci concorrenti; nella seduta pubblica del 21 dicembre 2020, la Commissione di gara procedeva alla lettura dei punteggi attribuiti agli elementi di valutazione delle offerte tecniche e all’apertura delle offerte economiche, dando lettura della graduatoria finale. Si classificava primo in graduatoria il RTI De Sanctis Costruzioni s.p.a., terzo il RTI Consorzio Stabile Medil Sc. A.R.L. Con provvedimento 24 dicembre 2020, prot. n. CDG-0694850-U la gara veniva aggiudicata al RTI De Sanctis, primo classificato.

Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Campania (R.G.N. 310/2021), integrato da motivi aggiunti, il Consorzio Stabile Medil società consortile per azioni, in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria dell’ATI costituita, impugnava il provvedimento di aggiudicazione. Nel giudizio si costituiva il RTI De Sanctis e il RTI Ghella, che proponevano ricorso incidentale finalizzato ad ottenere l’esclusione della ricorrente dalla procedura di gara.

Il T.A.R., con sentenza n. 5259 del 2021, definiva il giudizio accogliendo il ricorso principale proposto dall’ ATI Medil ravvisando: l’esistenza di un collegamento sostanziale tra le concorrenti Consorzio Integra e CMB; l’inutilizzabilità, per contrasto della CILA con la normativa paesaggistica di uno dei siti indicati per il deposito delle terre: con la conseguente esclusione dalla gara dei concorrenti del RTI De Sanctis. Il Tribunale accoglieva il motivo di ricorso incidentale con il quale il RTI De Sanctis aveva contestato l’omessa dichiarazione, da parte dell’ATI Medil, di gravi illeciti professionali ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c), c bis) e c ter) del d.lgs. n. 50 del 2016, ordinando all’ A.N.A.S. di “valutare se la predetta omissione dichiarativa posta in essere dalla ricorrente stessa comporti l’esclusione anche di quest’ultima o, invece, sia irrilevante ai fini della partecipazione alla gara e della conseguente eventuale aggiudicazione”.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida nella misura complessiva di euro 5000,00 (cinquemila/00) oltre accessori di legge, se dovuti, a favore di ciascuna delle parti costituite.