Accolta l'opposizione in materia di marchio di fertilizzanti
Pubblicato il: 2/20/2022
Nel contenzioso, la società Fertileva S.r.l. è affiancata dall'avvocato Domenico Comes.
In data 23/09/2020, l’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 248 713. L’opposizione si basa sulla registrazione di marchio italiano n. 2 017 000 103 093, ‘SULFUR TOP’ (marchio denominativo). L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), RMUE.
Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.
Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione. L’opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà. Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato modesto per tutti i prodotti in questione.
Pertanto, l’opposizione basata sulla registrazione di marchio italiano n. 2 017 000 103 093 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.