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Respinta l'opposizione di Naegele K&A s.r.l.


Pubblicato il: 3/20/2022

Nel contenzioso, Alessandro Lievore è affiancato dallo Studio Legale Associato Cerino D'Angelo con i partner Salvatore Cerino e Raffaele D'Angelo.

L’opposizione n. B 3 143 583 è totalmente respinta. L’opponente sopporta l’onere delle spese, fissate a 300 EUR.

In data 02/04/2021, l’opponente ha presentato opposizione contro alcuni dei prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 359 486 “Tisanorganics”, vale a dire contro una parte dei prodotti compresi nelle classi facenti parte del settore food e beverage. L’opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio italiano n. 1 154 476, "TI SAN". 

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

Nel caso in esame, è lecito attenersi che i consumatori riconosceranno nella prima parte di “Tisanorganics” un riferimento al concetto di tisana, così come nel marchio anteriore “TI SAN”, che perlomeno una parte del pubblico di riferimento considererà come avente un contenuto semantico preciso, per quanto solo in seguito al processo di “unione” tra i due elementi. Per quanto riguarda i suddetti elementi, è evidente che la loro distintività sia fortemente limitata, in considerazione del fatto che i prodotti che sono stati riscontrati essere simili sono, di fatto, tutti tisane o preparati per esse. Per quanto invece riguarda la seconda parte del marchio impugnato, ovvero “-organics”, si tratta di un termine che non esiste in lingua italiana, e che pertanto in quanto tale non può avere, contrariamente a quanto sostenuto dall’opponente, valenza descrittiva.

La Divisione d’Opposizione ritiene che la presenza di suddetto elemento aggiuntivo, normalmente distintivo – il quale peraltro svolge un ruolo indipendente nella struttura del segno – sia in grado di differenziare sufficientemente i segni in disputa.

Per tali ragioni, la Divisione d’Opposizione non ritiene plausibile che il consumatore di riferimento, considerato ragionevolmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, possa ritenere che i prodotti simili provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate.