Accolta parzialmente l'opposizione di Surgical S.p.A.
Pubblicato il: 11/25/2022
La società Surgital S.p.A. è affiancata dallo Studio Innova&Partners S.r.l. con l'avvocato Clizia Cacciamani; la famiglia Fighera con i signori Fabrizio, Luca, Angela e Marzia Fighera è assistita dallo Studio SFP di Padova con gli avvocati Sergio Francini e Gerardo Piovesana.
In data 03/08/2020, l’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti e servizi della domanda di marchio dell’Unione europea No 18 242 788 "SURGY".
L’opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell’Unione europea No 17 720 707. L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE in materia di confusione del marchio.
Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.
Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto.
Sussiste un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento di lingua polacca. Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata. Ne discende che il marchio contestato deve essere respinto per i servizi considerati almeno simili a quelli del marchio anteriore.
I restanti prodotti e servizi contestati sono dissimili. Poiché l'identità o la somiglianza dei prodotti e servizi è una condizione necessaria per l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, l’opposizione basata su tale articolo e diretta contro i suddetti prodotti e servizi non può essere accolta.
L’opposizione n. B 3 127 277 è accolta parzialmente.