Dark Kitchen Italia vince l'opposizione in materia di tutela del marchio
Pubblicato il: 11/25/2022
Nel contenzioso, Dark Kitchen Italia è affiancata dall'avvocato Giacomo Rosario Giribaldi; Simone Gonnelli è difeso dall'avvocato Francesca Uccheddu.
In data 20/04/2021, l’opponente Dark Kitchen Italia ha presentato opposizione contro tutti i servizi della domanda di marchio dell’Unione europea No 18 398 891, vale a dire contro tutti i servizi compresi nelle Classi di ristorazione e delivery. L’opposizione si basa sul segno non registrato usato nella prassi commerciale in Italia per servizi di assistenza e consulenza negli affari di ristorazione. L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 4, RMUE.
I motivi del rifiuto previsti dall’articolo 8, paragrafo 4, RMUE sono quindi soggetti ai seguenti requisiti: il segno anteriore dev’essere stato utilizzato nella normale prassi commerciale e aver avuto una portata non puramente locale prima del deposito del marchio impugnato; conformemente alla legislazione che lo disciplina, prima del deposito del marchio impugnato l’opponente ha acquisito diritti sul segno sul quale si fonda l’opposizione, compreso il diritto di vietare l’uso di un marchio successivo; le condizioni alle quali l’uso di un marchio successivo può essere proibito sono soddisfatte in relazione al marchio impugnato. Poiché tali condizioni sono cumulative, qualora un segno non soddisfi una di tali condizioni, l’opposizione fondata sull’esistenza di un marchio non registrato o di un altro segno utilizzato nella normale prassi commerciale, secondo il significato attribuito dall’articolo 8, paragrafo 4, RMUE, non può essere accolta.
Tramite la registrazione a proprio nome del marchio Dark Kitchen Italia, coincidente con la denominazione della società, il richiedente ha acquisito unicamente per se stesso il titolo di proprietà industriale privando la società DKI della possibilità di usufruire con funzione di marchio, seppure di fatto. Inoltre, l’ordinanza da riferimento all’ordinanza impugnata del primo giudice nella quale si affermava che non vi erano elementi per ritenere il segno distintivo ‘Dark Kitchen Italia’ sia stato utilizzato da DKI in funzione di marchio anziché meramente come ditta o insegna.
Dal momento che uno dei requisiti essenziali dell’articolo 8, paragrafo 4, RMUE non è soddisfatto, l’opposizione dovrà essere respinta in quanto infondata.