Accolta l'opposizione di Icon S.r.l. sui prodotti contestati per confusione
Pubblicato il: 11/25/2022
Nel contenzioso, Icon S.r.l. è assistita dallo studio Innova & Partners con l'avvocato Clizia Cacciamani. Cesarano Sas di Cesarano Raffaele & C. è assistita dall'avvocato Lucia Mariniello.
In data 22/04/2021, l’opponente ha presentato opposizione contro alcuni dei prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea No 18 398 012. L’opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell’Unione europea No 17 986 054 . L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.
Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.
I marchi sono visivamente e foneticamente almeno simili in media misura. L’aspetto concettuale è irrilevante. In particolare, essi hanno la stessa lunghezza e coincidono solo in una lettera nella parte centrale dove il consumatore tende a prestare meno attenzione e negli elementi grafici che sono decorativi e hanno comunque un impatto minore rispetto all’elemento verbale. Le differenze non sono pertanto sufficienti a superare le somiglianze tra i segni e ad escludere un rischio di confusione anche alla luce dell’identità dei prodotti.
Pertanto, l’opposizione basata sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 17 986 054 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per i prodotti di toelettatura non medicali.