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Parzialmente accolta l'opposizione di Pollini S.p.A.


Pubblicato il: 11/25/2022

Nel contenzioso, Pollini S.p.A. è affiancata dallo Studio Torta; Carmine Rotondaro è assistito dall'avvocato Viviana Carini.

In data 10/04/2017, l’opponente ha presentato opposizione contro alcuni dei prodotti e servizi della domanda di marchio dell’Unione europea No 15 841 091, vale a dire contro tutti i prodotti compresi nelle classi di commercio all'ingrosso di prodotti tessili e di abbigliamento. L’opposizione si basa sulla registrazione di marchio italiano n. MI 1972 C 016 629 per il marchio denominativo “POLLINI”, sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 10 978 559 per il marchio denominativo “STUDIO POLLINI” e sulla denominazione sociale italiana “Pollini S.p.A.”. L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE e l’articolo 8, paragrafo 4, RMUE.

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

Data quindi l’identità e la somiglianza di almeno una parte dei prodotti coperti dai marchi in disputa e in ragione delle somiglianze visive, fonetiche e concettuali, la Divisione d’Opposizione ritiene che, anche in virtù dell’impressione generale data dai segni, sussista un rischio di confusione, in particolare, ma non necessariamente soltanto, per il pubblico generale di lingua italiana e che pertanto l’opposizione sia parzialmente fondata sulla base della registrazione del marchio dell’Unione europea dell’opponente. Ravvisato un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

Alla luce di ciò, l’opposizione n. b 2 875 998 è accolta parzialmente.

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