Respinta l'opposizione del Consorzio di Tutela del Salame Felino
Pubblicato il: 11/25/2022
Nel contenzioso, il Consorzio di Tutela del Salame Felino IGP è affiancato dall'avvocato Silvia Magelli.
In data 26/02/2021, l’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti e servizi della domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 316 817 NOBILE DI PARMA. L’opposizione si basa sulle registrazione di marchio italiano collettivo n. 753 445; registrazione di marchio italiano n. 807 152, registrazione di marchio internazionale che designa Bulgaria, Benelux, Repubblica ceca, Germania, Spagna, Francia, Croazia, Ungheria, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, n. 706 589. In relazione a tali marchi l’opponente ha invocato gli articoli 8, paragrafo 1, lettera b) e 8, paragrafo 5, RMUE. L’opposizione si basa, altresì, sull’indicazione geografica protetta “Salame Felino di Parma” per la quale l’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 6, RMUE.
Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.
Nel caso in questione, il marchio contestato rivendica “servizi di promozione; pubblicità” in Classe 35 che non hanno alcun legame effettivo, relazione o prossimità con i prodotti protetti dalla IGP in questione. Pertanto, il marchio contestato, «NOBILE DI PARMA», non può provocare un’associazione chiara e diretta con i prodotti di cui alla IGP “Coppa di Parma” ma potrebbe, al massimo, generare un’associazione con la semplice origine geografica della città/provincia di PARMA da cui i servizi rivendicati dal marchio potrebbero effettivamente essere offerti. In questo senso, non c’è motivo di supporre che il marchio possa o sia stato richiesto con l’intenzione di ingannare il pubblico sull’origine geografica o sulle caratteristiche essenziali dei servizi in questione.
Pertanto, si ritiene che tali disposizioni non siano applicabili al marchio in questione e che il marchio contestato non sia di per sé atto a fornire indicazioni ingannevoli circa la vera origine, la natura o le caratteristiche essenziali dei servizi da esso rivendicati.
Alla luce di quanto sopra, la Divisione d’Opposizione ritiene che le condizioni dell’articolo 8, paragrafo 6, del regolamento RMUE in combinato disposto con l’articolo 13, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento n. 1151/2012, non siano soddisfatte.