Respinto l'appello del Comune di Chiavari contro Italgas
Pubblicato il: 4/3/2023
Nel contenzioso, il Comune di Chiavari è affiancato dall'avvocato Sebastiano Capotorto; Italgas Reti è assistita dagli avvocati Fabio Todarello e Andrea Conforto.
Il Comune di Chiavari ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Liguria n. 337/2022.
Il provvedimento in questione che ha accolto (e poi in parte dichiarato improcedibile e in parte respinto) il ricorso di Italgas Reti s.p.a. avverso il bando di gara, adottato dal Comune appellante, per l’affidamento in concessione del “servizio di distribuzione del gas naturale nell’ambito territoriale di Genova 2-Provincia” per la durata di dodici anni. Il Comune di Chiavari, in qualità di capofila dell’Atem di “Genova2- Provincia”, ha curato le attività preliminari all’organizzazione della gara d’ambito, pubblicando in data 4 agosto 2021 il bando.
Con il ricorso in primo grado Italgas Reti s.p.a., gestore uscente del servizio, ha impugnato detto bando, unitamente alla documentazione contenuta negli allegati “B” ed “E”, deducendone l’illegittimità essenzialmente nell’assunto che contenga disposizioni che rendono impossibile il calcolo di convenienza tecnica ed economica ai fini della presentazione dell’offerta.
La sentenza appellata, ha accolto il ricorso nella considerazione che il VIR (valore rimborso impianto) indicato nel bando non è quello su cui aveva espresso il proprio parere l’Arera e che il bando non ha fornito informazioni sul numero dei punti di riconsegna e sui volumi di gas distribuiti nell’anno 2020.
Con il ricorso in appello il Comune di Chiavari ha criticato le statuizioni di accoglimento deducendo: l’erroneità della sentenza per avere ritenuto illegittima la documentazione di gara in quanto indicante un VIR aggiornato al 2019, da corrispondere al gestore uscente, su cui non si era espressa l’ARERA, nell’assunto che sull’aggiornamento non occorresse la valutazione dell’Autorità, la quale comunque ha espresso le proprie osservazioni sul bando con la delibera n. 270 in data 28 giugno 2021; l’erroneità della sentenza per avere ritenuto necessario che i dati relativi ai punti di consegna e ai volumi distribuiti dovessero essere aggiornati al triennio 2018/2020, mentre lo erano al triennio 2017/2019.
Si è costituita in resistenza Italgas Reti s.p.a. chiedendo la reiezione del ricorso in appello, proponendo altresì appello incidentale avverso la statuizione di reiezione del quinto motivo del ricorso di primo grado, volto a denunciare l’illegittimità del disciplinare di gara nella parte in cui non ha previsto un limite alla lunghezza massima di estensione della rete che ciascun concorrente può offrire, al di sopra del quale non viene attribuito un punteggio addizionale.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando, respinge l’appello principale e l’appello incidentale.