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Il Tribunale Federale ratifica gli accordi a norma dell'articolo 127 CGS


Pubblicato il: 4/3/2023

Nel contenzioso, la società SSDRL Cattolica Calcio 1923 SG è affiancata dall'avvocato Fabrizio Diana.

Il Tribunale si pronuncia in merito al deferimento avanzato dal Procuratore Federale n. 21273/2023 nei confronti della Cattolica Calcio.

La società viene deferita per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio presidente dotato di poteri di rappresentanza sig. Francesco Colucci.

Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale e la società SSDRL Cattolica Calcio 1923 SG (all’epoca dei fatti denominata SSDRL Marignanese Calcio), hanno depositato proposta di accordo rimessa alla valutazione del Tribunale. Il Collegio, letta la proposta di accordo e udito in udienza l’Avv. Fabrizio Diana, in rappresentanza della società deferita, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 127, comma 3 del CGS, la dichiara efficace.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica nei confronti della società SSDRL Cattolica Calcio 1923 SG la sanzione di punti uno di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva, e di euro 400,00 (quattrocento/00) di ammenda. Dichiara la chiusura del procedimento.