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Il Tribunale Federale si pronuncia sul deferimento contro la società Monterosi Tuscia


Pubblicato il: 4/3/2023

Nel procedimento, la società Monterosi Tuscia FC e i suoi interessati Signori Mauro Fusano ed Anthony Hernest Aliano sono affiancati dall'avvocato Leonardo Testi.

Il Tribunale Federale si pronuncia sul deferimento proposto dal Procuratore Federale, n. 20517/2023, per le seguenti condotte ascritte ai deferiti.

Ai Signori Fusano Mauro, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, e Aliano Anthony Hernest, Amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore della società Monterosi Tuscia FC Srl, per la violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 33, comma 4, del CGS, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. V), delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza per non aver versato, entro il termine del 16 dicembre 2022, le ritenute Irpef relative alle mensilità di settembre e ottobre 2022.

Alla società Monterosi Tuscia FC Srl per rispondere a titolo di responsabilità diretta della violazione dell’art. 6, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dai suddetti; nonchè, per rispondere a titolo di responsabilità propria della violazione dell’art. 33, comma 4, del CGS in relazione all’art. 85, lett. C), par. V), delle NOIF.

Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale, i sigg.ri Fusano Mauro e Aliano Anthony Hernest, hanno depositato proposte di accordo rimesse alla valutazione del Tribunale. Il Collegio, lette le proposte di accordo e udito l’Avv. Leonardo Testi, in rappresentanza dei sigg.ri Fusano Mauro e Aliano Anthony Hernest, e il sig. Aliano Anthony Hernest personalmente, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 127, comma 3 del CGS, le dichiara efficaci.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica le seguenti sanzioni: - per il sig. Fusano Mauro, mesi 2 di inibizione, commutata su richiesta dell’interessato in euro 6.000,00 (seimila/00) di ammenda; per il sig. Aliano Anthony Hernest, mesi 2 di inibizione, commutata su richiesta dell’interessato in euro 6.000,00 (seimila/00) di ammenda. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

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