Accolta l'opposizione di Fiere Parma in materia di confusione del marchio
Pubblicato il: 5/30/2022
Nel contenzioso, Fiere Parma S.p.A. è affiancata dall'avvocato Matteo Scaglietti.
In data 10/06/2020, l’opponente Fiere Parma ha presentato opposizione contro tutti i servizi della domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 205 950. L’opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 13 144 746 CIBUS. L’opponente ha invocato, l’articolo 8, paragrafo 5, RMUE.
In conformità dell’articolo 8, paragrafo 5, RMUE, in seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore registrato ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, RMUE, la registrazione del marchio impugnato è esclusa se il marchio è identico o simile al marchio anteriore, a prescindere dal fatto che i prodotti o i servizi per i quali si chiede la registrazione siano identici, simili o non simili a quelli per i quali è registrato il marchio anteriore, qualora, nel caso di un marchio dell’Unione europea anteriore, quest’ultimo sia il marchio che gode di notorietà nell’Unione o, nel caso di un marchio nazionale anteriore, quest’ultimo sia un marchio che gode di notorietà nello Stato membro in questione e l’uso senza giusto motivo del marchio impugnato possa trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi.
Nel caso specifico, la richiedente non ha affermato di avere un giusto motivo per usare il marchio contro cui viene proposta opposizione. Pertanto, in assenza di indicazioni contrarie, si deve presumere che non esista alcun giusto motivo.
Nel corso della decisione si è riscontrata la notorietà del marchio anteriore preso in esame in relazione, quantomeno, a preparazione, organizzazione, promozione e realizzazione di fiere ed esposizioni per scopi commerciali o pubblicitari nel settore dei prodotti alimentari nella Classe 35. Questa conclusione evidentemente non può che avere, come condizione preliminare, l’uso dei suddetti servizi, ed è quindi in sé prova dell’uso dei medesimi.
L’ opposizione n. B 3 123 758 è accolta per tutti i servizi contestati.