Violazione del principio di buona fede contrattuale, respinto il ricorso del Comune di Belgioioso
Pubblicato il: 4/4/2023
Nel contenzioso, il Comune di Belgioioso è affiancato dagli avvocati Francesco Adavastro e Paolo Re; la Solare Sociale Soc. Coop. è difesa dall'avvocato Roberto Manservisi.
Il Comune di Belgioioso ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Lombardia n. 01582/2021, nella parte in cui, in accoglimento della domanda proposta con il ricorso di primo grado dalla società cooperativa a responsabilità limitata Solare Sociale, lo ha condannato “al risarcimento del danno a favore della società ricorrente, nella misura di euro 10.000,00, oltre interessi legali dalla data del deposito della sentenza al saldo”, a titolo di responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. per violazione del principio di buona fede.
In particolare, la società ricorrente in primo grado Solare Sociale, che aveva partecipato alla procedura di gara indetta per l’affidamento “della concessione del servizio di pubblica illuminazione e riqualifica degli impianti con la predisposizione degli stessi ai servizi smart cities e mediante il ricorso al finanziamento tramite terzi”, per un importo complessivo a base d’asta di € 2.329.788,03, da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, risultando all’esito prima classificata in graduatoria, impugnava con ricorso al TAR Lombardia i provvedimenti con cui l’Amministrazione comunale, anziché dare seguito alla proposta di aggiudicazione a favore della società, aveva disposto la revoca della procedura di gara.
Tale revoca era stata motivata sulla base del seguente triplice assunto: da approfondimenti istruttori sarebbe emerso che l’offerta dell’aggiudicataria prevedeva una maggior spesa per l’ente rispetto ai costi applicati dal mercato elettronico Consip; il canone per una rilevante parte concerneva la manutenzione ordinaria degli impianti ed era sovrastimato; le migliorie proposte dall’aggiudicataria provvisoria riguardavano impianti siti in altro Comune limitrofo (il Comune di Filighera), territorio estraneo all’oggetto del bando, sull’espresso presupposto di un’ipotetica fusione con lo stesso, in realtà mai realizzatasi.
La ricorrente lamentava il difetto di motivazione sulle ragioni di interesse pubblico a sostegno della scelta di revocare la gara e la mancata comparazione tra i diversi interessi in gioco, oltre alla violazione delle garanzie procedimentali in ragione dell’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento di revoca.
L’appello principale del Comune contro il capo della sentenza che lo ha condannato al risarcimento del danno è affidato all'erroneità e contradditorietà della sentenza appellata.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sugli appelli, principale e incidentale, come in epigrafe proposti, così provvede: respinge l’appello principale; accoglie in parte l’appello incidentale e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, condanna il Comune di Belgioioso al pagamento a favore della Solare Sociale soc. coop. a r.l. della somma di € 20.000,00, oltre interessi dal deposito della sentenza al saldo, a titolo di danno risarcibile ai sensi dell’art. 1337 Cod. civ. Condanna il Comune di Belgioioso alla rifusione delle spese a favore della Solare Sociale soc. coop. a r.l. che liquida forfettariamente in complessivi € 2.000,00 (duemila/00), oltre oneri accessori se per legge dovuti.