Rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli contro V-Ita S.p.A.
Pubblicato il: 4/4/2023
Nel contenzioso, la società V-Ita S.p.A. è affiancata dagli avvocati Salvatore Mileto, Benedetto Santacroce ed Ettore Sbandi.
L'Agezia delle Dogane e dei Monopoli ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR n. 2197/2022.
La sentenza impugnata aveva accolto il ricorso dell’odierna parte appellata avente ad oggetto l’annullamento del diniego al regime speciale dell’uso finale e della revoca dell’autorizzazione alla garanzia globale, entrambi fondati sull’accertamento di comportamenti asseritamente irregolari tenuti dall’impresa ricorrente, atti emessi, rispettivamente, il 25 febbraio ed il 17 marzo del 2021.
La V- Ita S.p.A. gestisce un’attività di importazione e commercializzazione di biciclette elettriche a pedalata assistita, originarie della Repubblica Popolare cinese, avvalendosi del sistema unionale Customs Decisions Management System, la società aveva chiesto l’autorizzazione ex art.211 del Codice Doganale dell’Unione Europea al regime doganale di uso finale, di cui al precedente articolo 201 C.D.U. lett. a), quale regime speciale per scambi internazionali. Tale regime consente all’importatore di ottenere l’immissione in libera pratica delle merci importate, ottenendo un’esenzione o una riduzione del dazio per l’uso particolare al quale sono destinate.
Ai fini della tutela degli interessi finanziari dell’U.E. viene in rilievo il sistema delle garanzie per l’obbligazione doganale, potenziale o esistente, di cui al Capo 2, Titolo III C.D.U., artt.89-100; l’art.89 del C.D.U., al comma 5, prevede la costituzione della garanzia globale per la copertura di obbligazioni doganali, potenziali o esistenti, corrispondenti a due o più operazioni doganali con la costituzione di una garanzia globale, ex art.95 C.D.U. che condiziona il rilascio dell’autorizzazione, previa verifica dei requisiti ivi indicati. Tra questi ultimi, che il soggetto richiedente non abbia commesso violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, compresa l’assenza di reati gravi in relazione all’attività economica.
La società appellata, con l’istanza del 24 settembre del 2020, aveva chiesto l’autorizzazione al regime doganale speciale di end use, per l’esenzione del dazio antidumping sulle importazioni di parti di biciclette elettriche originarie della Repubblica Popolare Cinese, subordinata al controllo della destinazione particolare.
Poiché nel corso dell’istruttoria emergevano, dalla Banca Dati Antifrode, due schede di irregolarità, tra cui la n.21871/2020, con cui l’ufficio di Aprilia aveva rettificato alcune dichiarazioni di importazioni effettuate dalla società da parti di biciclette a e-bike smontate con recupero del dazio, a parere dell’Autorità procedente queste irregolarità avevano determinato il venir meno dei requisiti di cui all’art.39 lett. a) CDU, da ciò conseguendo il preavviso di diniego dell’istanza di autorizzazione al regime end use; dopo aver acquisito le controdeduzioni dell’appellata, l’autorità procedente emetteva i provvedimenti, che erano tempestivamente impugnati dalla V-Ita con due distinti ricorsi.
La sentenza, previa riunione, ha ritenuto che non ricorresse la violazione dell’art.39 CDU nella condotta contestata alla società, e che dunque non si potesse negare l’autorizzazione perché le irregolarità contestate, oltre ad essere dubbie, non erano né gravi, né reiterate.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.