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Respinto il ricorso di Covel Group in materia di servizi ICT


Pubblicato il: 4/4/2023

Nel procedimento, Covel Group è affiancata dall'avvocato Giuseppe Giuratrabocchetta; la Regione Basilicata è difesa dall'avvocato Valerio Di Giacomo; Telecom Italia S.p.A. è assistita dagli avvocati Nunzio Pinelli e Giuseppe Pinelli.

La Regione Basilicata indiceva il 19 maggio 2021 una procedura negoziata sotto soglia (€ 73.500,00 Iva esclusa) con richiesta di offerta, rivolta a tutti gli operatori economici operanti sul territorio regionale iscritti al bando “Servizi”, categoria “Servizi per l’Information e Communication Technology” del Mercato elettronico della pubblica amministrazione-MEPA, per l’affidamento, con il criterio del prezzo più basso, di un servizio integrato per la gestione delle attività audio, video e di voto dei lavori del Consiglio regionale e delle commissioni consiliari della Regione e della relativa assistenza tecnica.

Covel Group s.r.l., partecipante alla gara risultata prima nella graduatoria di merito ed esclusa in via automatica per offerta anormalmente bassa, impugnava con ricorso proposto davanti al TAR Basilicata l’atto di esclusione e, con motivi aggiunti, l’atto di aggiudicazione della gara a Telecom Italia s.p.a.

Con la sentenza n. 888/2021 l’adito TAR, nella resistenza della Regione Basilicata e di Telecom Italia, che aveva a sua volta proposto ricorso incidentale avverso la predetta clausola di limitazione territoriale, respingeva il ricorso principale e i motivi aggiunti e dichiarava improcedibile il ricorso incidentale; condannava la ricorrente alle spese del giudizio relative alla sua impugnativa, compensandole relativamente al ricorso incidentale.

Covel Group ha appellato la sentenza deducendo error in iudicando ed in procedendo. L’appellante ha concluso, in via principale, per l’annullamento dei provvedimenti impugnati, la declaratoria di inefficacia o nullità del contratto nelle more eventualmente stipulato, l’aggiudicazione dell’appalto in suo favore con subentro nel contratto eventualmente sottoscritto; in subordine, per la condanna della stazione appaltante al risarcimento del danno per equivalente nell’importo di € 42.741,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia o di equità, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al soddisfo.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, lo respinge.