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Respinto il reclamo della US Grosseto 1912 S.r.l.


Pubblicato il: 4/5/2023

Nel procedimento, la società Grosseto 1912 è affiancata dall'avvocato Mattia Grassani.

La società Grosseto 1912 ha avanzato reclamo per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la LND Dipartimento Interregionale emesso con Com. Uff. n. 105/2023.

Il Giudice Sportivo della LND Dipartimento Interregionale, in relazione alla gara di Serie D Grosseto/Livorno del 26 febbraio 2023, terminata con il risultato di 1-1, ha irrogato la sanzione della “squalifica del campo di giuoco con decorrenza immediata fino al 30/05/2023; campo neutro; porte chiuse e ammenda di € 5.000,00” alla Società, per la indebita presenza al termine della gara, nell'area degli spogliatoi, di una decina di persone chiaramente riconducibili alla società le quali accerchiavano la Terna Arbitrale rivolgendo loro espressioni offensive e minacciose nonché spinte, impedendo agli Ufficiali di gara di accedere allo spogliatoio. 

Nella circostanza l'Arbitro e un A.A. venivano entrambi colpiti da 2 calci ai polpacci e da uno sputo (il primo Ufficiale alle spalle, l’Assistente al volto), mentre l’altra Assistente veniva spinta con forza contro un muro. Gli Ufficiali di gara riuscivano a raggiungere lo spogliatoio loro riservato con fatica e solo grazie all'intervento delle Forze dell'Ordine. Sanzione così determinata anche in ragione della recidiva specifica di cui al CU n° 84C.

La reclamante lamenta l’eccessività e la gravosità della sanzione comminata dal Giudice Sportivo e deduce la violazione del principio di proporzionalità ed afflittività della sanzione rispetto ai fatti accaduti, dovendosi a suo avviso tenere conto della mancata valutazione di circostanze attenuanti a favore della società quali: l’impiego di stewards; il breve lasso temporale in cui si è svolto l’episodio sanzionato; la mancanza di conseguenze lesive per gli ufficiali di gara.

In definitiva, ritiene la Corte che la sanzione complessivamente comminata dal Giudice Sportivo a carico della società reclamante (squalifica del campo e ammenda) sia congrua e proporzionata rispetto alla condotta minacciosa e violenta tenuta dai propri sostenitori nei confronti della terna arbitrale, tenuto anche conto della ricorrenza dell’ipotesi di recidiva specificamente rilevata dal Giudice Sportivo. Alla luce di ciò, respinge il reclamo.

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