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Respinta l'opposizione di Cafè Centro Brasil Vittorio Wurzburger


Pubblicato il: 6/20/2022

Nel contenzioso, Cafè Centro Brasil Vittorio Wurzberger SAS è affiancata dall'avvocato Giustino Sisto; Kremoso S.r.l. è assistita dall'avvocato Francesco Musella.

In data 01/06/2020, l’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti e servizi correlati alla somministrazione di caffè, cialde e dei locali bar e similari, della domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 187 578 KREMOSO. L’opposizione si basa sulla registrazione di marchio italiano n. 1 161 517, “IL KREMINO” (marchio denominativo). L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

Ai sensi dell’articolo 47, paragrafi 2 e 3, RMUE, su istanza del richiedente, l’opponente è tenuto a fornire la prova che nel termine di cinque anni che precedono la data di deposito o, ove applicabile, la data di priorità del marchio contestato, il marchio anteriore è stato oggetto di uso effettivo nel territorio in cui tale diritto è tutelato per i prodotti o per i servizi per i quali è stato registrato, e sui quali si fonda l’opposizione, o che sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso. Il marchio anteriore è assoggettato all’obbligo d’uso se, alla data in questione, lo stesso era registrato da almeno cinque anni.

La medesima disposizione prevede che, in mancanza di tale prova, l’opposizione è respinta.

La Divisione d’Opposizione conclude che le prove fornite dall’opponente nel quadro di una valutazione globale sono evidentemente insufficienti a dimostrare che la registrazione di marchio italiano n. 1 161 517 “IL KREMINO” (marchio denominativo) è stata utilizzato in modo effettivo e serio nel territorio di riferimento durante il periodo di riferimento, in particolare per l’assenza di indicazioni che fughino ogni ragionevole dubbio per quanto riguarda l’estensione e il luogo dell’uso.

Ne discende che l’opposizione deve essere respinta a norma dell’articolo 47, paragrafi 2 e 3, RMUE, e dell’articolo 10, paragrafo 2, RDMUE.