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Respinta l'opposizione di Aceites Maeva S.L.


Pubblicato il: 6/20/2022

Nel contenzioso, la Signora Giovanna Depalma è affiancata dallo Studio Legale Associato Cerino D'Angelo, con gli avvocati Salvatore Cerino e Raffaele D'Angelo.

In data 28/05/2021, l’opponente ha presentato opposizione contro alcuni dei prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 407 219 "Lungavita"; vale a dire contro tutti i prodotti compresi nella Classe 33. L’opposizione si basa sulla registrazione di marchio spagnolo n. 2 909 296. L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMUE e l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

Ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 1, RMUE, nel corso del procedimento l’Ufficio procede d’ufficio all’esame dei fatti. Tuttavia, nei procedimenti concernenti impedimenti relativi alla registrazione, l’Ufficio si limita, in tale esame, ai fatti, alle prove e agli argomenti addotti e alle richieste presentate dalle parti. Ne discende che l’Ufficio non può tenere conto di diritti asseriti per i quali l’opponente non abbia prodotto prove adeguate.

Conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, RDMUE, l’Ufficio dà alla parte opponente l’opportunità di presentare i fatti, le prove e le osservazioni a sostegno della sua opposizione o di completare eventuali fatti, prove od osservazioni che siano già stati presentati insieme con l’atto di opposizione entro un termine fissato dall’Ufficio.

Nel presente caso, al fine di motivare la registrazione di marchio anteriore, l’opponente ha chiesto all’Ufficio di accedere alle informazioni necessarie dalla banca dati online ufficiale pertinente. Tuttavia, gli estratti della banca dati non forniscono una versione in italiano, che è la lingua del procedimento. L’opponente non ha provveduto a fornire le opportune e necessarie traduzioni entro i termini stabiliti. Inoltre, l’opponente non ha allegato nessun altro documento proveniente da una fonte ufficiale per fornire le informazioni necessarie per provare l’esistenza e la validità del marchio anteriore.

Di conseguenza, considerato quanto sopra esposto, l’opposizione deve pertanto essere respinta in quanto infondata.