Accolta parzialmente l'opposizione di Gianluca Mech S.p.A.
Pubblicato il: 6/20/2022
Nel contenzioso, Gianluca Mech S.p.A. è affiancata dall'avvocato Monica Salvador; Alessandro Lievore è difeso dallo Studio Legale Associato Cerino D'Angelo con i Partner Raffaele D'Angelo e Salvatore Cerino.
In data 07/04/2021, l’opponente ha presentato opposizione contro alcuni dei prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 359 486 “Tisanorganics” (marchio denominativo), vale a dire contro una parte dei prodotti compresi nella Classe 5 e contro tutti i prodotti compresi nella Classe 30. L’opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio italiano n. 1 446 858 “TISANOREICA” (marchio denominativo). L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.
Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.
I diritti anteriori invocati dall’opponente sono meno simili al marchio contestato. Questo perché essi contengono ulteriori elementi, ossia il numero 2 e il termine “COMPLEX” che non sono presenti nel marchio contestato, e contengono il medesimo elemento non-distintivo la cui presenza in relazione ai prodotti e servizi di cui sopra ha determinato l’insussistenza di un rischio di confusione. Inoltre, essi coprono un elenco più ristretto di prodotti. Pertanto, il risultato non può essere diverso in relazione ai prodotti per i quali l’opposizione è già stata respinta. Di conseguenza, in relazione a tali prodotti, il rischio di confusione non sussiste.
L’opposizione n. B 3 143 861 è accolta parzialmente.