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Il Consiglio di Stato si pronuncia sul ricorso della società La Torpedine S.r.l.


Pubblicato il: 4/5/2023

Nel contenzioso, La Torpedine S.r.l. è affiancata dall'avvocato Michele Damiani; S.A.Cal. S.p.A. è assistita dall'avvocato Maria Cristina Lenoci; Sicurtransport è assistita dagli avvocati Alfredo Gualtieri e Demetrio Verbaro.

Con delibera del 24 marzo 2020, la S.A.Cal. – Società Aeroportuale Calabrese S.p.a., nella qualità di gestore degli aeroporti calabresi, manifestava la propria volontà di avviare, all’approssimarsi della scadenza del contratto in essere con l’aggiudicatario uscente, l’iter di gara per l’affidamento con offerta economicamente più vantaggiosa del servizio di sicurezza e controllo passeggeri in partenza, del relativo bagaglio a mano e del 100% bagagli da stiva, da effettuarsi nell’ambito degli aeroporti di Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotone, per un periodo di tre anni, oltre a sei mesi di proroga tecnica per un importo complessivo di euro 9.555.000,00.

Con pedissequo bando del 21 maggio 2021, pubblicato sulla GURI n. 60 del 26 maggio 2021, indiceva quindi una procedura aperta, in forma interamente telematica, per l’affidamento del servizio, integrato da apposito disciplinare e accompagnato dalla espressa puntualizzazione che eventuali servizi aggiuntivi richiesti all’aggiudicatario, comunque inerenti ai controlli di sicurezza sarebbero stati pagati alla stessa tariffa oraria offerta in sede di gara.

Avverso gli esiti della procedura, comunicati ai concorrenti con nota prot. n. 38503 del 29 novembre 2021, Sicurtransport insorgeva con ricorso proposto dinanzi al TAR per la Calabria, con il quale lamentava l’assenza, in capo raggruppamento aggiudicatario, della “qualificazione di pubblica sicurezza”, necessaria per l’espletamento del servizio di contazione, una al mancato rispetto del limite di pagine dell’offerta tecnica e l’errata attribuzione dei punteggi in relazione al numero di guardie giurate da destinare al servizio di vigilanza.

Con sentenza n. 640/2022, il TAR adito accoglieva, per quanto di ragione, il gravame e, per l’effetto, previa annullamento delle correzioni apportate agli Allegati ai documenti di gara, dichiarava ricompreso, tra i servizi oggetto di affidamento, anche quello di contazione e custodia dei valori e, di conserva, annullava il provvedimento di aggiudicazione, per la ritenuta carenza, in capo al raggruppamento Torpedine, della necessaria qualificazione funzionale.

Con distinti atti di appello, notificati nei tempi e nelle forme di rito, sia la stazione appaltante che il raggruppamento Torpedine impugnavano la ridetta statuizione, di cui assumevano la complessiva erroneità ed ingiustizia, auspicandone l’integrale reiezione.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti, accoglie gli appelli principali e respinge l’appello incidentale e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.