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Respinto il ricorso di Vi.Ni.Ca. S.r.l.


Pubblicato il: 7/20/2022

Vi.Ni.Ca. S.r.l. è rappresentata dall'avvocato Andrea Latessa.

Con domanda depositata in data 13 febbraio 2020, VI.NI.CA. S.r.l. - società agricola (“la titolare del MUE” o “la titolare”) chiedeva la registrazione del marchio dell’Unione europea figurativo "AgricolaVinica".

In data 19 novembre 2020, VENICA &VENICA di Gianni e Giorgio Venica S.S. società agricola (“la richiedente l’annullamento” o “la richiedente”) presentava una domanda di nullità per i prodotti vinicoli dell'azienda summenzionata.

Con decisione del 18 novembre 2021 (“la decisione impugnata”), la Divisione di Annullamento dichiarava la nullità del marchio in contestazione per tutti i suoi prodotti nella Classe 33.

Tenendo conto dell’inclusione quasi identica del marchio anteriore, dotato di una distintività media, nell’elemento dominante del marchio impugnato, si deve considerare che la Divisione di Annullamento ha giustamente affermato che sussisteva un rischio di confusione presso il pubblico di riferimento, tra il marchio impugnato e il marchio anteriore, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) RMUE già in data di deposito del marchio impugnato, ovvero, il 13 febbraio 2020. Questo rischio sussisteva per la parte del pubblico di riferimento per la quale “vinica” è evocativo dei prodotti e quindi ha un grado di distintività inferiore e, a maggior ragione, per la restante parte del pubblico per la quale questo elemento è privo di significato e quindi ha un grado di distintività normale.

L’argomento della titolare basata sulla sua produzione di vini di origine biologico e diretta ad un pubblico “di nicchia” è stato già trattato nella sezione riguardante il pubblico rilevante. In ogni modo, non è un argomento pertinente, poiché la categorizzazione del vino della titolare come “biologico” è un elemento della sua strategia commerciale. Orbene, secondo la giurisprudenza, poiché le particolari modalità di commercializzazione dei prodotti designati dai marchi possono variare nel tempo e secondo la volontà dei titolari di tali marchi, l’analisi prospettica del rischio di confusione tra due marchi non può dipendere dalle intenzioni commerciali, realizzate o meno, e per loro natura soggettive, dei titolari dei marchi. Invece, l’Ufficio può solo prendere in considerazione l’elenco dei prodotti richiesti come risulta dalla domanda.

Per le ragioni innanzi esposte, il ricorso viene respinto.