Antimo Caputo vince nell'opposizione contro Di Marco Corrado S.r.l.
Pubblicato il: 7/30/2022
Nel giudizio, Antimo Caputo S.r.l. è affiancata dall'avvocato Francesco Musella.
In data 10/05/2021, l’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 347 072 "NUVOLA". L’opposizione si basa, inter alia, sulla, registrazione di marchio dell’Unione europea (UE) n. 17 960 717. L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMUE, l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, l’articolo 8, paragrafo 5, RMUE.
La richiedente rivendica un diritto di preesistenza basato di un marchio nazionale anteriore e del nome a dominio www.nuvolapinsa.com che risulterebbero essere anteriore ai diritti asseriti dall’opponente e che pertanto vanterebbe dei diritti di privativa e di esclusività sullo sfruttamento del segno oggetto della domanda contestata e al fine di supportare la affermata notorietà del marchio opposto.
A tal riguardo va osservato che l’unico effetto della preesistenza ai sensi del presente regolamento è che il titolare del marchio dell’Unione europea che rinunci al marchio anteriore o lasci che si estingua, continua a beneficiare degli stessi diritti che avrebbe avuto se il marchio anteriore avesse continuato a essere registrato.
Pertanto, l’esistenza di una preesistenza non ha rilevanza ai fini del presente procedimento di opposizione poiché non ha alcuna rilevanza ai fini di stabilire la data da cui decorre la domanda di marchio dell’Unione Europea impugnata e non inficia la validità dei marchi anteriori invocati dall’opponente.
Inoltre, la notorietà del marchio opposto e/o della società richiedente cosi come la registrazione di un dominio in data anteriore ai diritti rivendicati dall’opponente non ha alcuna rilevanza nel presente procedimento. Difatti, Il diritto connesso a un marchio dell’Unione europea sorge a partire dal deposito della domanda, non prima. Per quanto riguarda il procedimento di opposizione è quindi necessario prendere in esame il marchio dell’Unione europea a partire da tale data.
Alla luce di ciò, la Corte accoglie l'opposizione.