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Penalizzazione di un punto in classifica per la ASD Sant'Aniello Gragnano


Pubblicato il: 4/6/2023

Nel contenzioso, la società ASD Sant'Aniello Gragnano è affiancata dall'avvocato Francesco La Mura.

Il Procuratore Federale ha avanzato reclamo contro la società ASD Sant'Aniello Gragnano, per la riforma della decisione del TFT Campania.

Con provvedimento del 17 novembre 2022 la Procura federale interregionale della F.I.G.C. deferiva la società A.S.D. Sant’Aniello Gragnano a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di giustizia sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Antonino Vitiello, Stanislao Iovine, Casale Giovanni Pio e Scalcione Gabriel. Questi ultimi per aver violato le norme generali FIGC in ordine alla partecipazione a gare di campionato Under 15 in presenza di doppio tesseramento (nel dettaglio i calciatori Casale e Scalcione erano tesserati nella società Potenza Calcio); nonchè, per il Sig. Vitiello e Iovine, quale allenatore e dirigente della società intimata, per aver consentito dette violazioni e per l'omissione di controllo e di applicazione della normativa federale.

Il Tribunale federale territoriale, pur accogliendo il deferimento nei confronti di tutti gli incolpati, costituitisi in giudizio, con la pronuncia gravata comminava le seguenti sanzioni: sig. Vitiello Antonino, inibizione per 2 (due) mesi; sig. Iovine Stanislao, inibizione per 2 (due) mesi; sig. Casale Giovanni Pio, squalifica per 1 (una) giornata; sig. Scalcione Gabriel, squalifica per 1 (una) giornata; società A.S.D. Sant’Aniello Gragnano, ammenda di euro €200,00.

Il reclamante ha chiesto pertanto la riforma dell’impugnata decisione, con applicazione alla società delle sanzioni così come richieste nel corso del procedimento innanzi al Giudice di prime cure, ovvero di quelle ritenute di giustizia da questa Corte federale di appello.

Il Collegio osserva che, non avendo la società deferita impugnato la decisione di primo grado, sono divenute definitive - a seguito dell'avvenuta formazione del giudicato interno - le statuizioni in essa contenute, eccezion fatta per la misura delle sanzioni, oggetto di reclamo da parte della Procura federale.

La Corte accoglie il reclamo e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga alla società A.S.D. Sant’Aniello Gragnano la sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2022 – 2023. Conferma nel resto.

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