Sanzionata la ASD Praese 1945 nel contenzioso con la FIGC
Pubblicato il: 4/6/2023
Nel procedimento, il Sig. Giovanni Filippone, Allenatore della ASD Praese 1945 è affiancato dall'avvocato Paolo Scovazzi.
La Procura Federale, deferiva innanzi al TFN il Sig. Giovanni Filippone, all'epoca dei fatti tesserato in qualità di allenatore della società ASD Praese 1945 per la violazione delle norme in matieria di compenso economico per l'attività svolta (di norma a titolo gratuito). Insieme a questi venivano deferiti il Sig. Giovanni Battista Caviglia e la società ASD Praese 1945 per rispondere di carenza di vigilanza e responsabilità diretta e oggettiva per omissione di controllo sull'operato del proprio tesserato.
Dalle indagini effettuate dalla Procura Federale emerge chiaramente che nonostante i deferiti abbiano sottoscritto e depositato un accordo a titolo gratuito per il ruolo di allenatore della squadra esordienti della medesima società, la ASD Praese 1945 ha corrisposto, per l’intera stagione 2021-2022, al sig. Filippone un corrispettivo di 500 euro mensili. Del resto alla dazione mensile di denaro da parte della Società al sig. Filippone fanno espressamente riferimento la diffida del 20 luglio 2022 e l’invito alla negoziazione assistita del 15 settembre 2022, nonché il precedente scambio di e-mail e il riepilogo dei bonifici ricevuti attestato dall’Istituto di credito del deferito.
Del resto l’art. 94 delle NOIF, rubricato “Accordi in contrasto con le norme” prevede espressamente che: “1. Sono vietati: a) gli accordi tra società e tesserati che prevedano compensi, premi ed indennità in contrasto con le norme regolamentari, con le pattuizioni contrattuali e con ogni altra disposizione federale; b) la corresponsione da parte della società a propri tesserati, a qualsiasi titolo, di compensi o premi od indennità superiori a quelli pattuiti nel contratto od eventuali sue modificazioni, purché ritualmente depositato in Lega e dalla stessa approvato Per violazione ai divieti di cui al precedente comma, le società ed i loro legali rappresentanti, anche se abbiano omesso la vigilanza necessaria ad impedire le violazioni stesse nonché i tesserati, sono passibili delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva”.
Appare evidente, dunque, nel caso di specie la violazione della prefata disposizione, dal momento che l’ASD Praese 1945 e il sig. Filippone hanno previsto la corresponsione di un rimborso non consentito e anche non pattuito nel contratto.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni: per il sig. Giovanni Filippone, mesi 3 (tre) di squalifica; per il sig. Giovanni Battista Caviglia, mesi 3 (tre) di inibizione; per la società ASD Praese 1945, euro 600,00 (seicento/00) di ammenda.